Le posizioni Organizzative: cosa dice la giurisprudenza. II Parte

Quando sorge il diritto all’indennità?

Il diritto all’indennità di posizione organizzativa nasce solo all’esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva, desumendosi l’inesistenza di un obbligo incondizionato all’istituzione di posizioni organizzative da parte delle aziende e degli enti di comparto. Ne consegue l’esclusione di un danno da perdita di “chance” prima della dell’adozione della delibera di costituzione della posizione organizzativa, nonché l’irrilevanza di eventuali atti preparatori endo-procedimentali.

Che natura ha l’atto di conferimento dell’incarico?

Gli atti di individuazione e di conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione collettiva che ha previsto e disciplinato l’istituto, demandandone l’applicazione agli enti pubblici – datori di lavoro, esulano dall’ambito delle determinazioni amministrative autoritative (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrivono nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. n. 165/2001, artt. 5, comma 2, e 63, commi 1 e 4).

La giurisdizione su eventuali controversie inerenti a tali atti quindi è da attribuire al GO in quanto trattasi di posizioni di diritto soggettivo.

Quali sono le caratteristiche dell’atto di conferimento di una P.O.?

Per quanto attiene al conferimento delle posizioni organizzative, l’Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all’osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro.

Dunque, per la copertura dell’incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell’ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, nè dalla compilazione di una graduatoria finale, salvo dimostrazione che la scelta sia stata operata in modo discriminatorio e/o non sorretta da una motivazione coerente con le indicazioni provenienti dalla disciplina contrattuale di riferimento, in quanto, gli atti di conferimento debbono essere espressamente motivati.

Di contro, il mancato conferimento a colui che, sulla base delle regole contrattuali, avrebbe dovuto ricoprire una determinata posizione organizzativa nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001, comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in misura pari alle maggiori retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito ove l’incarico gli fosse stato assegnato .

2 Replies to “Le posizioni Organizzative: cosa dice la giurisprudenza. II Parte”

  1. Negli enti privi di dirigenza I responsabili di struttura apicale sono titolari di posizione organizzativa.art. 15CCNL 2002-3005. Queste figure sono incardinate nell’organico con un profilo di funzionario direttivo apicale, ex 8 q.f.e non vanno confuse coi funzionari specialisti catcaassunti. D3, assunti in vigenza del CCNL 31.03.1999. In tal caso il SINDACO, ossia in assenza di queste figure, avvia le stesse procedure degli enti con dirigenza, di cui art. 8 comma 2del Ccnl 1999, 0ssia quelle di art. 9del CCNL 1999.

  2. avevo fino al 27 dicembre 2022 una posizione organizzativa comparto enti locali legata ad un contratto cd a scavalco ex art 14 ccnl 2004 con scadenza 28 febbraio 2023 tra due comuni comune (A) mio di appartenenza e comune (B), a tempo parziale. Il 28 di dicembre, a seguito di procedura concorsuale divento dipendente a tempo indeterminato del comune (B), dove peraltro avevo la P.O., lasciando definitivamente il comune (A). Oggi il comune B ritiene che io sia in continuità di posizione organizzativa in virtù del fatto che non c’è una formale revoca della stessa e nonostante sia mutato il rapporto contrattuale che adesso è a tempo indeterminato.
    Avrei urgente necessità di sapere se è vero che si è in continuità di P.O. e che quindi sono legittimato ad impegnare l’ente all’esterno.

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