La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di modalità formali di emissione dell’avviso di accertamento. La sentenza 10 marzo 2020 n. 6697 riguarda la materia dei tributi locali (ICI), ma il principio assomiglia ad un obiter dictum di sicuro interesse.
Notoriamente, il provvedimento amministrativo ed il provvedimento tributario devono essere emanati dall’amministrazione procedente e devono – a tal fine – essere sottoscritti dalla persona fisica istituzionalmente competente ad adottarli.
Anche l’avviso di accertamento deve seguire la medesima regola. Nel caso in cui, però, venga contestato, da parte del contribuente, il potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento in materia di tributi locali, spetta alla p.a. comunale fornire la prova dell’esistenza del relativo potere, in capo al delegato (Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016). Il principio è stato ribadito in numerose pronunce della Suprema Corte, secondo cui “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato“.
La prova del potere
Nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del responsabile dell’ufficio, ma di altro funzionario, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio.
Incombe sempre alla p.a. la dimostrazione dell’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva (cioè alla terza area funzionale dell’attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali, v. Cass. n. 27871 e n. 27873 del 2018). Inoltre, il solo possesso della qualifica di appartenenza alla carriera direttiva non abilita “di per sé” il funzionario alla sottoscrizione, occorre, invece, che il relativo potere sia in concreto esercitabile da parte del sottoscrittore, quanto allo specifico procedimento.
In sintesi, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo o da parte di un soggetto non validamente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione e rende insanabilmente nullo l’avviso di accertamento.