La prescrizione in ambito tributario

l problema della prescrizione del credito tributario è tra quelli più dibattuti in giurisprudenza ed origina ogni anno sentenze di segno contrastante. Anche recentemente è tornata a farsi viva la Cassazione, sul tema.

La prescrizione in generale

La prescrizione è un istituto giuridico disciplinato in via generale dagli artt. 2934 e seguenti del Codice civile, che segna l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge.

La prescrizione decorre dal momento in cui si può far valere il diritto. Il termine ordinario è di dieci anni, ma l’ordinamento prevede anche delle prescrizioni brevi. La prescrizione può essere “sospesa”, per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, o “interrotta”, a seguito di costituzione in mora, riconoscimento del debito o domanda giudiziale.

Dopo l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Quando intervenga sentenza passata in giudicato, incomincia a decorrere un termine decennale di prescrizione, anche se i diritti per i quali si è agito giudizialmente erano oggetto di prescrizione breve.

La prescrizione in ambito tributario

Anche in ambito tributario la prescrizione ha la sua rilevanza, poiché segna il momento in cui la pretesa impositiva non può più essere fatta valere.

Le posizioni ormai dominanti sono due: quella dell’Agenzia delle Entrate, che preme per affermare la prescrizione decennale delle imposte e degli atti ricuperatori (accertamenti e cartelle, in massima parte); quella del contribuente, secondo cui il termine di prescrizione del tributo varia a seconda del tributo stesso e la prescrizione decennale è riconoscibile solo in relazione a sentenze passate in giudicato.

L’interpretazione della Cassazione, in merito, non è di particolare aiuto, perché questa ha comunque prodotto pronunce di segno contrastante.

Nella più recente giurisprudenza di Cassazione si è, però, affermato il principio secondo cui altro è la prescrizione del tributo, altro è la definitività dell’accertamento o della pretesa tributaria.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione produce soltanto l’effetto della irretrattabilità del credito.

La scadenza dell’azione processuale, però, non produce l’effetto della “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

Questo principio si applica con a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non la converte in quella ordinaria ( Cass., S.U.,n. 23397/2016; Cass. n.11760/2019).

A meno che, ovviamente, la pretesa tributaria non sia oggetto di una sentenza passata in giudicato, con il che il termine della sua prescrizione è quello decennale.

L’azione di accertamento negativo

In ambito tributario, insegna la dottrina classica, non sono ammesse azioni di accertamento negativo, posto che il giudizio, sebbene sia caratterizzato dalla sua natura di “legittimità+merito”, non arriva a codificare un istituto quale l’azione di accertamento negativo.

Sempre secondo la tesi “classica”, una limitata ed effimera apertura alla ammissibilità teorica dell’azione di accertamento negativo è rappresentata dalla impugnazione degli atti ad impugnazione facoltativa, vale a dire gli atti non espressamente menzionati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 (v. Cass., VI, ord. 26129/2017).

Tuttavia, partendo dal principio (S.U. 19704/2015) per cui l’atto prodromico è impugnabile con quello conseguente, se il contribuente prova non essere stato correttamente notificato, si è recentemente fatta applicazione dell’istituto della prescrizione, affiancandolo a quello dell’azione negatoria.

Il riferimento è la nota Cass. Civ., VI, ord. n. 3990 del 18 febbraio 2020, nel quale arresto si è messo in luce il principio per cui “debba essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. (sul punto si veda: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017)”.

Non dice molto altro l’ordinanza in questione, ma subito dopo a quella commentata, la sezione VI ha emesso altra ordinanza (13 marzo 2020, n. 7228) del medesimo segno.

Nel caso in esame, è stata cassata – con rinvio – la sentenza n. 6641/15/2018 della  CTR Campania (depositata il 9 luglio 2018), che aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente finalizzato a far valere, mediante azione di accertamento negativo, appunto, la prescrizione del credito tributario.

Conclusivamente, manca una affermazione di carattere generale in ordine alla esistenza di una azione negativa in ambito tributario. Tuttavia, il riferimento che ad essa si fa in relazione alla fattispecie della prescrizione è indicativo di un progressivo cambiamento di orientamento.

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