Super Bonus tra insidie e novità

Ottenere i benefici fiscali del cd superbonus rappresenta senz’altro una importante opportunità. La materia tuttavia si presenta magmatica, caratterizzata da costanti novità e da possibili insidie da cui è meglio premunirsi a tempo debito.

Analizziamone alcune.

Nella sua versione convertita in legge il Decreto Semplicazioni ha introdotto un importante novità in tema dei titoli edilizi necessari per l’ottenimento delle agevolazioni.

Il novellato articolo 119, comma 13-ter, del Dl 34/20 prevede infatti che – al netto degli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati per i quali è ancora richiesta la SCIA o il permesso di costruire-  tutti gli interventi edilizi finalizzati all’ottenimento delle agevolazioni fiscali costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Cila. Inoltre nel momento in cui scriviamo , è in predisposizione anche il modulo unico per la Cila, valido su tutto il territorio nazionale, che servirà a uniformare il comportamento delle amministrazioni locali in materia di superbonus.

La novità di maggiore impatto consiste nella circostanza che non sarà più necessaria- nel caso di presentazione della Cila-  l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Da quanto appena scritto consegue che l’eventuale esistenza di irregolarità non sanate non preclude di per sé la possibilità di ottenere il superbonus.

 Resta ferma la necessità, per gli immobili costruiti dopo il 1 settembre 1967, di indicare gli estremi del titolo abilitativo in base al quale è stato realizzato l’immobile per il quale si richiesde l’accesso al superbonus.

Ma quando si perde il superbonus?

La norma prevede una serie di ipotesi:

  • mancata presentazione della Cila;
  •  interventi realizzati in difformità dalla Cila;
  • mancanza dell’indicazione del titolo abilitativo che ha consentito la realizzazione del fabbricato o della dichiarazione di ultimazione dello stesso prima del 1° settembre 1967;
  •  presentazione di attestazioni e asseverazioni infedeli.

Come tutelarsi?

L’entità dei contratti sottoscritti dai condiomini o dai singoli committenti suggerisce di affidarsi sin dall’inizio delle operazioni a professionisti capaci di vagliare al meglio la situazione concreta in cui si va ad operare, soprattutto perchè l’Agenzia delle Entrate conserva per dieci anni un potere di controllo e di eventuale ritiro delle agevolazioni erogato ( a cui si dovranno aggiungere interessi e sanzioni).

Un primo importante passo è senza dubbio quello di un controllo legale della polizza di assicurazione del professionista che verrà incaricato di asseverare gli interventi oggetto del bonus. Tali polizze devono prevedere una possibilità di attivazione fino alla scadenza del termine per i possibili controlli fiscali.    

La materia chiarita dalla circolare 30/E/20 (paragrafo 6.4.1.) riveste senz’altro una fondamentale importanza: appare infatti necessario che le polizze garantiscano la totale copertura degli eventuali danni causati da errori o mancanze nell’opera del professionista incaricato qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Occorre infatti ricordare che se per qualsiasi motivo le polizze non fossero più vigenti o non fossero adeguate a coprire ogni conseguenza del recupero da parte del fisco, il proprietario si troverebbe nella condizione di dover da solo rispondere di quanto richiesto dall’erario.

Un consulto con un legale appare dunque più che consigliabile.

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