Con una recentissima decisione (sent. N.686 del 2 luglio 2021) il Tar Piemonte ha fornito interessanti chiarimenti intorno ai rapporti fra condominio e proprietario che, dopo avere realizzato abusivamente un abbaino, ha richiesto al Comune la sanatoria dell’opera.
Ebbene nel caso di specie il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’ art. 36 DPR 380/2001 – per la conservazione di abbaini realizzati in difformità con il titolo edilizio rispetto – poiché l’assemblea condominiale non ha approvato l’intervento con le maggioranze previste dalla legge.
Il Giudice amministrativo ha però annullato il provvedimento argomentando “Per giurisprudenza costante costituisce facoltà del singolo condomino eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, in virtù del combinato disposto degli artt.1102 (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere a nome proprio l’autorizzazione relativa a tali opere.
Con specifico riferimento all’apertura di abbaini da parte del proprietario del piano sottostante al tetto comune, la Corte di Cassazione ha affermato che essa – ove sia eseguita a regola d’arte e sia tale da non pregiudicare la funzione di copertura propria del tetto né da impedire l’esercizio da parte degli altri condomini dei propri diritti sulla cosa comune – costituisce soltanto modifica e non innovazione della cosa comune e pertanto non necessita, come invece le innovazioni vere e proprie, della previa approvazione dell’assemblea dell’edificio in condominio ex artt. 1120 e 1336 c. (Cass. Civ. sez. II n.17099/2006).
Né l’applicazione di questi principi può ritenersi esclusa per la natura abusiva delle opere (legata alla difformità degli abbaini realizzati, quanto all’allineamento con le aperture sottostanti e alla larghezza, rispetto al progetto presentato con la DIA).
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In conclusione, poiché gli abbaini in questione – pur incidendo su parti comuni dell’edificio – hanno un’innegabile natura pertinenziale rispetto all’appartamento di proprietà della ricorrente e non determinano, per la loro oggettiva consistenza, alcuna deminutio dell’uso comune, l’assenso dell’assemblea condominiale è stato illegittimamente richiesto.”