Concessioni demaniali: obbligo di gara e cause di esclusione

Le ultime settimane hanno rappresentato un momento di grande fermento per quanto attiene alla disciplina della concessioni demaniali a scopo turistico-ricreativo (e non solo). Da una parte, il Governo ha recentemente adottato un emendamento di modifica del testo di disegno di legge in discussione al Senato, da altra parte il TAR Lazio ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della gara indetta da Roma Capitale per l’assegnazione degli stabilimenti di Ostia.

Almeno al momento attuale, la “stagione delle gare” che si aprirà a partire dal 2024, per l’assegnazione delle concessioni demaniali turistico-ricreative si concentrerà sul regime di concorrenza, prediligendo un sistema di partecipazione alle procedure selettive tale da garantire apertura del mercato e trasparenza.

E’ certamente presto per avere la certezza assoluta di come saranno delineate le disposizioni dei bandi di gara. Nondimeno, qualche riflessione la si può già ipotizzare, sulla base di pregresse esperienze.

Proprio dalla vicenda delle procedure di affidamento degli stabilimenti balneari di Ostia può desumersi che le procedure di gara che verranno dovranno rispettare i criteri generali del decreto legislativo 50/2016 (il Codice dei contratti pubblici). Ciò non solo a fini di trasparenza e di pubblicità, ma anche per quanto attiene alle modalità di selezione degli operatori che potranno concorrere.

Cause di esclusione.

Nell’ambito della normativa sui contratti pubblici, l’art. 80 del d.lgs. 50/2016 stabilisce quali sono le cause di esclusione dalle gare. Si tratta di varie ipotesi in cui, o per la commissione di alcuni reati o per la violazione delle norme in materia previdenziale e fiscale o per la commissione di altri “errori professionali”, un determinato operatore non è ammissibile alla partecipazione a gare pubbliche.

Il richiamo al suddetto art. 80 è già stato osservato sia nel bando di gara per l’assegnazione degli stabilimenti di Ostia, sia nella recente legislazione regionale del Lazio, ove il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) è richiamato dal regolamento Regionale proprio con riguardo alle disposizioni che regolano le cause di esclusione (a tal proposito, rammentiamo che l’art. 80 Cod. appalti è stato fatto oggetto di recenti modifiche).

E’, quindi, molto probabile che anche i prossimi bandi prevederanno un richiamo diretto all’art. 80 anzidetto.

Ma cosa può fare un soggetto che è interessato a prendere parte alle procedure di assegnazione delle nuove concessioni demaniali e che, a causa della sussistenza di cause di esclusione, è impossibilitato a farlo?

Il self-cleaning

Lo stesso art. 80 di cui sopra prevede che l’operatore economico che intende proporre la sua candidatura, pur essendo incorso in una causa di esclusione, può porre rimedio alla situazione preclusiva attraverso la predisposizione di un sistema di “self-cleaning”.

Questo consiste nell’adottare comportamenti virtuosi, congrui e documentabili, tali da evitare il ripetersi di situazioni ostative alla partecipazione alle gare ed all’assegnazione di contratti pubblici. E’, quindi, responsabilità esclusiva dell’operatore economico quella di individuare i comportamenti ostativi e di porvi rimedio, con specifiche misure (che, ovviamente, dipendono dalla concreta situazione riscontrata in capo al singolo concorrente).

Perchè le misure di self-cleaning funzionino, però, è necessario – anzi indispensabile – che siano adottate prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara; in caso contrario, queste non potranno essere prese in considerazione ai fini dell’eventuale assegnazione del nuovo contratto.

Ecco, allora, che, in previsione delle future gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali è molto utile effettuare uno “screening” delle possibili cause di esclusione, nonché, eventualmente, redigere un regolamento interno dell’operatore economico che lo tenga al riparo dall’esclusione dalla gara.

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