Il nuovo art. 80 del Codice degli Appalti

Con la legge europea 2019-2020 (l. 23 dicembre 2021, n. 238, in GURI 17 gennaio 2022, n. 12), sono state dettate numerose disposizioni modificative del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice appalti), con riguardo alla qualificazione ed alle cause di esclusione degli operatori economici.

Cambia l’art. 31, prevedendosi che il progettista possa affidare a terzi prestazioni specialistiche nei settori “energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze“. Cambia l’art. 46, sancendosi una più affermata applicazione del principio di non discriminazione a vantaggio degli operatori economici.

Cambia anche l’art. 80, che vede modificare, in particolare, il comma 4, inerente al mancato pagamento di imposte ed oneri contributivi. Ecco il “testo a fronte” dell’articolo in questione:

Art. 80, comma 4, vecchia versioneArt. 80, comma 4, nuova versione
Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche’ l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domandeUn operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro

Come si può evincere dal testo a fronte, è introdotta la significativa modifica inerente l’importo “minimo” dei 35.000 euro di imposte non pagate, per quanto riguarda la relativa causa di esclusione; rimane, invece, l’ostatività al rilascio del DURC , per quanto attiene al mancato pagamento di oneri previdenziali.

Le modifiche apportate al Codice degli appalti, comunque, non si esauriscono qui. Vengono anche modificati gli artt. 105, 113 bis e 174, contribuendo a disegnare uno scenario piuttosto diverso rispetto a quanto precedentemente dettato dalla normativa in materia di appalti

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