OSP a Roma

OSP a Roma

Vista l’attualità dell’argomento proponiamo il primo di una serie di articoli sulle occupazioni di suolo pubblico nel comune di Roma Capitale.

In base alla la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 816, i Comuni, a decorrere dal 2021, devono istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”, in sostituzione della TOSAP, del COSAP, dell’imposta sulla pubblicità, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada.

Occupazione di suolo pubblico ed occupazioni abusive cambiano regime giuridico.

Presupposti di imposta del nuovo canone sono le occupazioni di suolo pubblico (anche se abusive) e la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree pubbliche, di uso pubblico o comunque visibili da aree pubbliche.

Anche Roma Capitale si adegua alla nuova normativa, tenendo conto del fatto che “la grave crisi economica derivante dall’emergenza COVID-19 sta determinando ingenti perdite di fatturato nel settore del commercio e delle attività produttive”.

Il nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è attualmente contenuto nella delibera di Giunta Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 e, secondo gli indirizzi adottati dal Comune, mantiene invariato l’importo del canone finora applicato (euro 74,40 la tariffa standard annua, in euro 2,01 la tariffa standard giornaliera).

Tra le novità più interessanti, il rinnovato art. 2 dispone che “Per “occupazione di suolo pubblico” si intende l’utilizzazione di aree e spazi, soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di Roma Capitale…”.

Questo rappresenta una significativa differenza rispetto al precedente art. 1 della Delibera n. 39 del 23 luglio 2014, il quale faceva riferimento anche ad “aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nelle forme di legge“.

Comunque, anche nel nuovo regolamento di Roma Capitale permane il carattere traslativo della concessione di suolo pubblico, che caratterizza l’istituto .

Il Regolamento ora codifica anche il concetto di “autorizzazione“, che, al pari della “concessione” è “l’atto amministrativo che consente l’occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone“.

Le varie occupazioni di suolo pubblico

Venendo alla tipologia delle o.s.p., l’attuale art. 4, comma 3, prevede che “È permanente l’occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l’intero anno oppure per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni, ricorrente per almeno due anni consecutivi a condizione che conservi le stesse caratteristiche, quali la tipologia, il periodo e la superficie“.

Si tratta di una previsione peggiorativa per gli operatori economici, siccome il precedente art. 1 bis prevedeva che potessero essere ritenute permanenti le o.s.p. di durata non inferiore a sessanta giorni in due anni.

Il nuovo art. 6, rispetto al precedente art. 3, prevede che la domanda di o.s.p. possa essere presentata anche a mezzo PEC e che, una volta entrato in funzione il sistema di identificazione al portale del Comune, questa dovrà essere unicamente inviata a mezzo detto portale.

Il nuovo art. 10 cambia la competenza (da Municipi a Roma Capitale) ad esprimersi in ordine alle o.s.p da eseguirsi nell’ambito della Città Storica, in relazione alle quali “Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza espressamente individuate con deliberazione di Giunta Capitolina“.

Serve sempre un provvedimento.

A dispetto delle ripetute battaglie che, negli ultimi mesi, hanno caratterizzato il dibattito giurisprudenziale, l’art. 19 non innova il precedente art. 10, nella misura in cui prevede che le o.s.p. possono essere automaticamente rinnovate, a richiesta del soggetto titolare, purché questi risulti ancora in possesso dei presupposti di ottenimento dell’atto concessorio.

A tal riguardo, l’art. 14 del nuovo Regolamento (in combinato disposto con l’art. 23) continua a prevedere il rilascio di un “provvedimento favorevole” (o l’adozione di un diniego espresso) quali esiti del procedimento di o.s.p., che, dunque, continua a non vedere applicato alcun istituto di semplificazione basato sul silenzio-assenso.

In base all’art. 24, 4° comma, “chiunque effettui una occupazione abusiva di suolo pubblico, diversa da quella descritta nel Capo VI della Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019, relativamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’indennità, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285“.

Si segnala, infine, l’art. 38, che riguarda il regime transitorio e che detta specifiche disposizioni in materia di prevenzione da contagio connesso alla pandemia in essere.

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