Fondo di Indennizzo per i Risparmiatori (FIR) e il GA

Con la sentenza n. 11140 del 10 agosto scorso, il TAR Lazio ha sintetizzato la disciplina del Fondo di Indennizzo per i Risparmiatori (FIR) stanziato per sopperire alle conseguenze dell’entrata in liquidazione coatta amministrativa di alcune banche (noto il caso di Veneto Banca).

Nel caso deciso dal TAR Lazio, la ricorrente era azionista di Veneto Banca e, in tale veste, aveva fatto domanda di indennizzo al FIR, ai sensi della l. 31 dicembre 2018, n. 145.

Ne era seguito il diniego da parte del MEF per via del fatto che la ricorrente era stata ritenuta priva dei requisiti reddituali e patrimoniali per l’accesso all’indennizzo.

La disciplina del FIR

Per come ricostruito dal TAR, il potere di erogare l’indennizzo trova la sua fonte legale nell’art. 1, commi 493 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.

La norma in questione ha istituito il FIR, Fondo che eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede.

La legge n. 145 del 2018 ha disciplinato la misura dell’indennizzo ed ha individuato i possibili beneficiari dello stesso, stabilendo anche che i risparmiatori in possesso di azioni o obbligazioni emesse dalle banche in liquidazione coatta amministrativa e che hanno un reddito ed un patrimonio inferiori a specifiche soglie economiche minime accedono all’indennizzo in via “preferenziale”.

I risparmiatori privi di tali requisiti, invece, devono dimostrare le violazioni massive del TUF commesse dalla loro banca, nonché il concreto nesso di causalità tra tali violazioni e il pregiudizio da loro subito.

Il legislatore ha poi delegato al MEF il compito di regolamentare il procedimento di assegnazione dell’indennizzo. Il DM 10 maggio 2019 è la fonte regolamentare di riferimento.

FIR e giurisdizione del GA

In considerazione di quanto sopra, il TAR Lazio si è pronunciato in materia di giurisdizione, affermando la quando sussita la competenza a decidere in capo al Giudice Amministrativo.

Secondo il TAR, l’attribuzione dell’indennizzo destinato ai risparmiatori “preferenziali” non ha natura discrezionale in tal caso quindi si radicherebbe la giurisdizione del GO.

Per gli altri risparmiatori, l’Amministrazione deve accertare le violazioni massive del TUF ed il concreto nesso causale tra tali violazioni e il danno lamentato dal risparmiatore.

Il ruolo del MEF e di CONSAP nel FIR

Il ruolo di Consap nel FIR è da ritenersi del tutto marginale. Essa svolge infatti esclusivamente attività strumentali ed operative rispetto alle decisioni della Commissione tecnica del FIR istituita presso il MEF che invece è l’Amministrazione tenuta a compiere un apprezzamento discrezionale del nesso causale esistente tra le violazioni massive del TUF ed il pregiudizio subìto dal risparmiatore.

Stando così le cose la Consap SPA appare sprovvista di legittimizione passiva ad essere evocata nei giudizi aventi ad oggetto il FIR.

Inoltre con la coeva sentenza n. 11142 del 10 agosto, sempre il TAR Lazio ha, inoltre, affermato che quando si controverte solo della quantificazione dell’indennizzo, allora la competenza è del Giudice ordinario. Questo pronunciamento era riferito al caso di un ricorso in cui si discuteva di scomputo dall’indennizzo del ristoro economico già percepito in sede civile.

Inoltre il TAR ha escluso la competenza del G.A. nel caso di cui al comma 505 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, che esclude il rimborso in favore di coloro che hanno un rapporto di parentela con soggetti che hanno svolto dal 1° gennaio 2007 incarichi direttivi nelle banche interessate o nelle loro controllate. In quest’ultimo caso vi sarebbe “assenza di un qualsiasi potere discrezionale” (TAR Lazio, 1 giugno 2022, n. 7176).

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