Concessioni demaniali: Obbligo di gara e proprietari di immobili limitrofi

Concessioni demaniali Obbligo di gara

Una recente sentenza del TAR Campania Salerno (n. 913/2022) ha effettuato interessanti considerazioni  sul tema sempre conflittuale delle concessioni demaniali

Obbligo di Gara

I giudici campani hanno confermato l’obbligo di gara per l’assegnazione della gestione del bene demaniale pena il contrasto con i principi eurounitari infatti in base al principio comunitario di concorrenzialità, le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara (Cons. Stato V, 11 giugno 2018). Pertanto, per l’affidamento del relativo contratto (attivo e non passivo) è necessario e sufficiente, in assenza di specifici autovincoli posti dalla P.A, il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.

Si ribadisce dunque quanto già come rilevato dal Consiglio di Stato ossia che ogni procedura di evidenza pubblica volta all’adozione comparativa di provvedimenti ampliativi dev’essere sorretta da idonei criteri predeterminati di selezione delle proposte.

Quali soggetti possono adire il giudice?

La peculiarità della sentenza in commento va però ricercata nella circostanza che essa si preoccupa di individuare quali soggetti possano lagnarsi innanzi al giudice del mancato rispetto dell’obbligo di gara.

Vengono quindi individuati come soggetti dotati del cd interesse a ricorrere.

Si afferma infatti che “I proprietari o detentori di immobili prossimi all’area oggetto di concessione – attesa la più alta probabilità che gli stessi, rispetto ad altri, possano recarsi a fini di balneazione nel tratto di spiaggia suddetto – sono annoverabili tra i soggetti titolari di un interesse differenziato e qualificato, affinché sia adeguatamente garantita la libera balneazione, rapportando quindi tale esigenza alla situazione effettiva delle persone e all’esistenza di spiagge sufficienti a soddisfare il bisogno collettivo”.

Per tali soggetti infatti è stato infatti ritenuto applicabile, ai fini della legittimazione all’azione, lo stesso criterio di “stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito che la giurisprudenza ha forgiato in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che anche in questo caso l’interesse che i terzi mirano a tutelare è quello a un corretto assetto urbanistico, territoriale ed ambientale dell’area ove è collocato un loro centro di interessi

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