La tassa di soggiorno è stata introdotta con d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, in virtù del quale è stato stabilito che i Comuni possono decidere di applicare l’imposta ai turisti che pernottano nel territorio cittadino, per ogni notte che soggiorna nella città, allo scopo di finanziare attività di restauro e manutenzione i beni culturali siti nel territorio comunale.
La tassa, che ha dei costi variabili, sia in base alla regolamentazione comunale, sia in base alla tipologia di alloggio turistico (hotel, B&B, ostelli, ecc.), viene aggiunta al costo della camera e non può scorporata. Deve essere incassata dal gestore o dal proprietario (quando si prende in affitto la stanza o l’appartamento), per poi essere versata al Comune.
In generale, l’importo della tassa sul turismo va da 1 a 5 € al giorno per persona. Ogni Comune può decidere autonomamente la tariffa giornaliera e la durata del soggiorno in relazione al quale è applicata la tassa. Sono esenti alcune categorie di soggetti (i residenti, i bambini fino ai 10 o ai 14 anni, i disabili e loro accompagnatori, malati e loro assistenti se ricoverati presso strutture sanitarie, gli ospiti di ostelli della gioventù, il personale delle Forze Armate, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici), previa presentazione delle certificazioni eventualmente richieste.
Nel 2018 saranno 840 i Comuni che applicheranno quest’imposta, per un gettito pari a circa 460 milioni. Roma è la città più “esosa”, seguita da Venezia, Firenze e Milano.
Per quanto riguarda Roma Capitale, va osservato che l’Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 aveva approvato il Regolamento sul contributo di soggiorno, regolamento poi modificato con deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014. Successivamente, la Giunta Regionale Lazio, con il Regolamento 7 agosto 2015, n. 8, ha approvato la “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, stabilendo l’abrogazione dei precedenti Regolamenti Regionali nn. 16 del 2008, 4 del 2009 e 18 del 2009. Il nuovo Regolamento, entrato in vigore l’11 settembre 2015, ha introdotto nuove tipologie di ricettività ed ha apportato sostanziali cambiamenti nei parametri di classificazione delle strutture extralberghiere.
In considerazione di ciò, Roma ha adottato una modifica al regolamento sulla tassa di soggiorno comunale, prevedendo che anche i B&B siano assoggettati a tale prelievo.
Come si legge nella delibera n. 14 del 18 marzo 2016, di approvazione di tali modifiche, “la nuova tipologia denominata “Hostel o Ostelli” e i “Bed & Breakfast” a gestione imprenditoriale presenta una qualità di servizi e di prestazioni che possono essere ricondotte a quelle delle altre strutture extra alberghiere cui corrisponde una misura del contributo di soggiorno pari a Euro 3,50”.
Di conseguenza, quanto a Roma, il presupposto di applicazione del contributo è il pernottamento in diverse e variegate strutture ricettive , incluse quelle all’aria aperta (campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea), i bed and breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le guest houses e gli affittacamere, le case per ferie, gli “hostel” o ostelli, le residenze turistiche alberghiere e gli alberghi, tutte situate nel territorio di Roma Capitale.
Buona sera vorrei un informazione, dopo l’undicesimo giorno continuo in una struttura alberghiera nn si paga più la tassa di soggiorno , ma se interrompi i pernottamenti e lo riprendi dopo qualche settimana si è sempre esenti o no? Grazie saluti