Abusi Edilizi: Legittimazione del Frontista commerciale e concetto di Vicinitas

Per poter  contestare in giudizio un abuso edilizio il ricorrente necessita della cd legittimazione processuale, ossia l’ordinamento deve riconoscergli un interesse ad agire.

In via generale la giurisprudenza di riferimento ha più volte precisato che, ai fini della legittimazione processuale, è sufficiente la semplice “vicinitas”, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore.

Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente “in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore antropizzazione (traffico, rumore), dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell’immobile” ( cfr. da ultimo e per tutte Cons. Stat. Sez IV, 22.09.2014 n. 4764 ed i richiami giurisprudenziali ivi operati).

Quando si tratta di attività commerciali, affianco a tale criterio i giudici amministrativi ne hanno posto un altro, svincolata dalla semplice distanza fra i fabbricati del ricorrente e del contro interessato: la cd vicinitas commerciale.

La giurisprudenza riconosce la vicinitas commerciale in presenza del “medesimo bacino di utenza del concorrente”; criterio idoneo a definire una situazione di stabile collegamento fra il ricorrente qualificato per l’attività esercitata e la zona in cui l’intervento assentito dovrà essere realizzato (cfr. Cons. Stato, IV, 7 maggio 2015, n. 2324, ma sin da Cons. Stato, IV, 12 settembre 2007, n. 4821), con l’ulteriore precisazione che il collegamento va valutato alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’opera programmata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche e di tutte le conseguenze per chi vi risiede, con la conseguenza di ammettere che il bacino di utenza da prendere in considerazione possa estendersi anche in relazione a strutture poste tra loro a notevole distanza (cfr. Cons. Stato, V, 24 ottobre 2016, n. 4435; V, 20 febbraio 2009, n. 1032).

Tale posizione qualificata legittima all’impugnazione dei titoli edilizi come delle autorizzazioni commerciali rilasciati ad altro concorrente per interesse commerciale (Cons. Stato, IV, 19 novembre 2015, n. 5278; IV, 3 settembre 2014, n. 4480), ma non è di suo sufficiente al giudizio nel merito, dovendo il ricorrente dimostrare, altresì, sul piano dell’interesse a ricorrere, il potenziale apprezzabile calo del volume di affari in dipendenza dell’intervento assentito e così il pregiudizio attuale e concreto subito dai provvedimenti impugnati; ciò specie se le attività sono collocate a notevole distanza tra loro (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2018, n. 2458; IV, 19 luglio 2017, n. 3563; V, 23 febbraio 2017, n. 853; IV 19 novembre 2015, n. 5278).

In definitiva, la distanza chilometrica tra le due attività non è di suo ostativa al riconoscimento della legittimazione a in base al criterio della vicinitas commerciale. Infatti, anche a distanza, il bacino di utenza cui è riferita l’attività degli operatori commerciali può essere il medesimo.

A  pena di inammissibilità però è necessario dimostrare che il bacino di utenza sia effettivamente il medesimo con conseguente dimostrazione circa il potenziale apprezzabile calo del volume di affari destinato a subire per l’avvio della produzione del concorrente.

 

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