Esclusione dalla gara per omesse dichiarazioni: come evitarla?

Una delle cause di esclusione dalle gare pubbliche che viene utilizzata più spesso dalle stazioni appaltanti è senz’altro quella prevista dall’art. 80 comma 5 lett. f bis) che prevede tale sanzione sia predisposta nei confronti dell’oeratore economico che :”che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

La disposizione, come noto, pur individuando una serie di ipotesi esemplificative in cui il comportamento dell’operatore economico è ritenuto già in astratto tale da porre in dubbio la sua integrità o affidabilità, rimette alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti.

Al fine di consentire il corretto esercizio di tale potere di valutazione è previsto, in capo ai partecipanti alla procedura, un onere dichiarativo avente ad oggetto qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’Amministrazione .

La sanzione espulsiva, in tali casi, si riconnette non già all’illecito professionale in quanto tale, ma all’avere l’operatore taciuto una circostanza astrattamente idonea ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, la cui valutazione in termini di gravità è sottratta all’operatore economico e rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Come deve procedere quindi l’operatore economico per evitare l’irrogazione della sanzione de qua?

La risposta questa volta appare semplice: deve dichiarare!

Egli deve dichiarare nel DGUE ( Documento di Gara Unico Europeo) tutte le circostanze idonee ad essere valutate dalla stazione appaltante nel giudizio di affidabilità che la legge demanda a quest’ultima.

L’errore più grave che un operatore può commettere in questa fase è quindi senz’altro quello di sostituirsi all’amministrazione in questo giudizio non dichiarando, ad esempio una sanzione subita perchè risalente nel tempo o perchè ritenuta non ricollegabile alla materia oggetto della gara.

Così facendo l’operatore si sostituirebbe alla SA nel giudizio discrezionale di valutazione della sua affidabilità giustificando per ciò solo l’esclusione dalla procedura di gare.

Il consiglio è quindi quello di dichiarare tutto quello che può essere collegato alla gara cui si partecipa: in fin dei conti se tali dichiarazioni verranno mal giudicata dalle SA si potrà sempre sperare in una pronuncia positiva dei giudici amministrativi, cosa che , allo stata dei fatti è decisamente preclusa in caso di omessa dichiarazione.

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