Le serre bioclimatiche nel Lazio ed a Roma: aspetti pubblicistici.

Le serre bioclimatiche (anche dette “serre solari” o “captanti”) sono volumi realizzati in metallo e vetro o materiali plastici trasparenti, finalizzati a “raccogliere” la luce ed il calore del Sole ed a conservare il calore così prodotto. La loro funzione è quella di consentire un considerevole risparmio energetico, sfruttando spazi esterni di una unità abitativa (un balcone, un terrazzo, una corte). L’obiettivo di incentivare comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale ha indotto il legislatore a prevedere un regime autorizzatorio premiale per le serre solari, variabile da Regione a Regione e da Comune a Comune.

Il presente studio è diviso in due parti: nella prima, si analizza la normativa regionale del Lazio e di Roma Capitale, al fine della realizzazione delle serre solari;  nel secondo, invece, si analizzano i risvolti privatistici, in merito.

La fattispecie delle serre bioclimatiche (o serre solari), nel Lazio è disciplinata con legge regionale 27 maggio 2008, n. 6, la quale norma, all’art. 12, prevede che “Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: […] c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioninon superiori al 15 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata”. La normativa in parola è stata, poi, modificata dalla l.r. 13 agosto 2011, n. 10: “La lettera c), comma 1, dell’articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) è sostituita dalla seguente: “c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni;”.

Per quanto riguarda Roma Capitale, è ancora in vigore la Deliberazione n. 7 del 2011 dell’Assemblea Capitolina, atto in virtù del quale è stato modificato il Regolamento Edilizio. In particolare, l’art. 48/ter dell’attuale RE (Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della superficie utile lorda) dispone che “Al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili  di  energia,  dal  calcolo  del  volume  fuori  terra  e  della  “superficie  utile  lorda”  (S.U.L.)  e  dell’altezza  degli  edifici,  come  definiti  dalle  NTA  del  PRG  sono  esclusi: […]gli  altri  maggiori  volumi  o  superfici,  sia  in  facciata  che  in  copertura,  anche  di  altezza utile superiore a m.1,80 se ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura e   estradosso   dell’ultimo   livello   di   calpestio,   purché   finalizzati,   attraverso   l’isolamento termico ed acustico, alla captazione diretta dell’energia solare e alla ventilazione   naturale,   alla   riduzione   dei   consumi   energetici   o   del   rumore   proveniente dall’esterno”

Inoltre, il nuovo comma 2 dell’art. 48 ter anzidetto dispone che i  sistemi  bioclimatici  passivi,  come  le  serre  captanti,  non  sono  computati  nel  calcolo  dei  volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le condizioni tecniche dettata dal RE.

10 Replies to “Le serre bioclimatiche nel Lazio ed a Roma: aspetti pubblicistici.”

  1. Salve, sarebbe interessante capire come si interpreta la frase “…fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente…”
    La serra captante, oltre che al computo della volumetria, sfugge anche alle distanze di cui al D.M. 1444/68? Dalla lettura prrebbe di no.

    1. Si, devono rispettare le distanze.
      Bisogna, però, osservare che il rinnovato art. 2 bis del TU Edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ha stabilito una interpretazione autentica del DM 1444/68 in materia di distanze, parzialmente innovando anche in ordine alla tipologia degli interventi.
      In pratica, bisogna verificare di preciso che tipo di intervento si pone in essere (per esempio, se demolisco una preesistente struttura, in ipotesi, una pergola, e realizzo una serra, devo rispettare le distanze per “demolizione e ricostruzione”. Se realizzo la serra ex novo, quelle per le nuove costruzioni. E’ inoltre necessaria una verifica in ordine al “tipo” di z.t.o. sulla quale si innesta l’intervento, e così via…).

  2. La Ringrazio per la risposta.

    Da qello che ho potuto capire dal quadro normativo di Roma :

    Le serre solari di dimensioni in pianta maggiori del 15% della S.U.L. e nel limite del 30% della S.U. risultano classificabili come nuova costruzione – ai sensi art. 3 comma 1 lett. E6 D.P.R. 380/2001, per cui è richiesta la procedura del permesso di costruire.

    L’art. 4 (grandezze edilizie) delle N.T.A. del P.R.G. vigente, approvato in data 12 feb. 2008, indica :
    al comma 1, escludibile dal computo della SUL, alla lett. h) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico ed idrico; tali ulteriori spazi e gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono individuati in sede regolamentare o in sede di definizione degli strumenti di intervento indiretto.
    al comma 4, escludibili dal volume fuori terra solamente gli spazi di cui alle lett. b) e c) del comma 1 (locali o volumi tecnici per le sole parti emergenti dall’estradosso del solaio di copertura – spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra);
    al comma 5, che possono superare l’altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici (quali: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento).
    Al comma 8, che la distanza fuori terra tra edifici (DE) rappresenta la distanza minima, fuori terra, tra il muro esterno perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle scale esterne a sbalzo, delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e egli elementi decorativi), ed il muro perimetrale di un edificio prospiciente.

    L’art. 12 L.R. 6/2008 cita “…. i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: …. “

    La L.R. 10/2011 ha modificato solamente il limite dimensionale delle serre solari che passa dal 15% della S.U.L. al 30% della S.U.

    La D.A.C. n° 7 del 2011 (atta ad apportare variazioni ed integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale) all’art. 48/ter – Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della superficie utile lorda, al punto 2 riporta : “I sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le seguenti condizioni:…” – senza esplicito riferimento a deroghe in relazione all’altezza degli edifici (come invece per i casi di cui al punto 1 dello stesso articolo) o alle distanze minime previste dalla normativa vigente.

    Dalla lettura sovrapposta delle suddette norme sembrerebbe poter essere scisso il concetto di locale tecnico “puro” e cioè destinato all’alloggiamento ed alla protezione degli impianti tecnologici, dal concetto di serra solare. Mentre il primo, in misura strettamente necessaria e proporzionata alle esigenze dell’edificio, appare quasi del tutto irrilevante ai fini edilizi – la seconda, seppur scomputabile dal calcolo dei volumi e delle S.U.L. imponibili, sembra invece avere quantomeno rilevanza sotto il profilo geometrico e quindi incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.

    Ciò detto, facendo l’ipotesi di demolire e ricostrure un fabbricato legittimo, con la medesima volumetria abitabile ma con l’aggiunta di una serra captante che sviluppa il 30% della S.U. sulla copertura (sopraelevazione), questa a mio parere assumerebbe rilevanza in termini di altezza del fabbricato e di conseguenza di distanze di cui al D.M. 1444.

  3. Salve, vorrei sapere se per il comune di Roma quindi la percentuale di superficie da considerare per realizzare una serra bioclimatica è il 15% oppure il 30%. Potete aiutarmi? Grazie mille in anticipo.

  4. Buonasera Avvocato, avrei bisogno di un supporto giuridico in merito alla realizzazione di una serra bioclimatica nel primo Municipio di Roma. Premesso che sussistono tutti i presupposti edilizi e progettuali per realizzarla, la Soprintendenza Capitolina, che ho dovuto interpellare in quanto l’ edificio ricade all’ interno della Carta per la Qualità urbana, mi comunica verbalmente che nonostante non ci siano specifici dinieghi nella legge regionale e neppure nella delibera comunale, a seguito di una circolare interna alla Soprintendenza, hanno stabilito di non concedere autorizzazioni. Ritiene possibile e valida una decisione simile? HA avuto esperienze in merito a realizzazioni nel Municipio I (ex XVII) in zone al di fuori del Patrimonio dell’ Unesco (no centro storico per intenderci)? Le sarei molto grato se potesse chiarirmi questa situazione.

  5. Salve, mi viene riferito dall’architetto che tra le regole da rispettare per installare una Serra Bioclimatica, risulta la necessità di rispettare il rapporto di 1/8 tra zone aereoilluminanti (finestre) non addossate alla serra e la superficie del locale che beneficia della stessa serra.
    Non trovo riscontro ne nella normativa del Comune di Roma ne in quella della Regione Lazio. Potete aiutarmi? Grazie

  6. Buongiorno Avvocato.
    Sono in procinto di edificare un villino monolivello sfruttando una cubatura pre.esistente.
    Le pongo, in tema, questi due quesiti:
    – la serra bioclimatica (con tre lati vetrati) può raggiungere il 20% della superficie residenziale dell’edificio?
    – La copertura della serra può essere costituita dalla falda stessa del tetto?

    la ringrazioe anticipatamente per quanto mi vorrà delucidare.

    1. Salve,
      I quesiti da Lei posti sono troppo complessi per essere affrontati in questa sede quindi ringraziandola per aver contattato lo studio, La invito, se d’interesse, a fissare un appuntamento. Cordiali saluti

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