Ancora sul diritto di accesso

Recentemente il Consiglio di Stato è tornato a statuire intorno ai contorni dell’istituto dell’accesso civico generalizzato precisandone meglio confini e limiti al suo utilizzo.

Alla luce del principio dispositivo – sia pure temperato – che governa il processo amministrativo, i giudici hanno sottolineto come sul ricorrente gravi comunque un onere probatorio che, relativamente alla acquisizione di documenti, deve tradursi quantomeno nella deduzione della effettiva esistenza dei documenti di cui si chiede l’acquisizione in giudizio, che devono anche essere specificamente indicati. Sicché, in definitiva, ancorché l’accesso civico generalizzato non implichi astrattamente l’obbligo della parte di indicare i documenti di cui chiede l’ostensione, al fine di ottenere dal giudice amministrativo un ordine di esibizione o una ispezione è onere dell’interessato, ricorrente ex art. 116 cod. proc. amm., indicare i documenti di cui chiede l’ostensione, non essendo rinvenibili, nel codice o nel d.lgs. 33/2013, disposizioni che consentano al giudice di ordinare l’ispezione di uffici e locali di una pubblica amministrazione al solo fine di cercare documenti di cui si sospetta l’esistenza.

Fornendo ulteriori precisazione in ordine all’istituto in esame i giudici amministrativi sottolineano che:

– in sede giudiziale la acquisizione di documenti non può che essere destinata ad alimentare il fascicolo d’ufficio, e dunque a mettere tali documenti nella disponibilità delle parti; pertanto, la acquisizione di documenti “riservata” al giudice non può considerarsi ammissibile in quanto contraria alla stessa logica del processo, che deve assicurare il contraddittorio e la parità tra le parti del giudizio;

– comunque il Giudice Amministrativo non ha gli strumenti per valutare la sussistenza, o meno, del pregiudizio ad uno degli interessi indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013;

– a fronte di valutazioni caratterizzate da elevata discrezionalità se non addirittura di carattere politico, il sindacato giurisdizionale non può che essere di carattere meramente estrinseco, cioè limitato alla verifica della esistenza della causa di non ostensibilità invocata dalla Amministrazione e della astratta riconducibilità dell’atto, di cui si nega l’ostensione, a quelli che possono interferire con gli interessi tutelati dalla norma.

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