Posizioni organizzative di elevata responsabilità: La Corte Costituzionale ne sancisce la legittimità

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sulla legittimità costituzionale delle Posizioni organizzative di elevata responsabilità (di seguito POER) istituite presso le Agenzie fiscali in attesa di espletare i concorsi pubblici per il reclutamento dei dirigenti.

 Si è altresì sancita la legittimità delle suddette procedure concorsuali nella parte in cui prevedono per i dipendenti delle Agenzie fiscali, qualora in possesso di determinati requisiti professionali e di esperienza, la possibilità di evitare le prove preselettive, nonché di aspirare sino al 50% dei posti dirigenziali messi a concorso.

Più nel dettaglio il Tar del Lazio aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento in relazione agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione. Diversi i motivi di doglianza.

In primis il giudice rimettente lamenta il fatto che le norme impugnate contrasterebbero con il dettato costituzionale poiché consentirebbe, attraverso una vera e propria progressione verticale di carriera, l’ingresso senza concorso pubblico in una nuova fascia funzionale, caratterizzata dall’attribuzione di poteri tipicamente dirigenziali, violando per ciò solo il principio del concorso pubblico.

La procedura di selezione poi ai dipendenti delle agenzie fiscali un vantaggio ingiustificato rispetto “agli esterni” nelle parti in cui prevede 1) la possibilità di esonerare dalla prova preselettiva del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica dirigenziale i dipendenti delle Agenzie fiscali dotati di determinati requisiti 2) la possibilità di riservare fino al cinquanta per cento dei posti banditi ai dipendenti delle Agenzie fiscali.

Ebbene, dopo aver analizzato l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, la Corte Costituzionale smentisce i dubbi sollevati dal rimettente affermando che “L’assetto organizzativo così delineato dalle norme censurate è incompatibile con l’attribuzione di funzioni dirigenziali ai titolari delle POER”.

Infatti i compiti affidati alle POER non sono sussumibili a quelli tipici dei dirigenti ed evidenziano una chiara posizione di sostanziale subordinazione gerarchica delle prime ai secondi.

La Corte hai inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione relativa a figure analoghe secondo la quale “l’attribuzione di tali posizioni non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma – come chiarisce la lettera a) della disposizione censurata – solo il conferimento di «incarichi», per loro natura temporanei, con correlato beneficio economico” e ancora “la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico”.

In estrema sintesi quindi sarebbe eccessivo pretendere la procedura concorsuale per il conferimento di incarichi non stabili e che soprattutto non attribuiscono il carattere della stabilità della funzione ai destinatari.

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Molto interessanti dal pari anche le considerazioni espresse dalla Corte in ordine ai dubbi di compatibilità costituzionale delle procedure di reclutamento dei dirigenti.

Per quanto riguarda l’esonero dalla prova preselettiva per i dipendenti delle Agenzie fiscali, la Corte rammenta come “la preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non è quello di selezionare rapidamente in base a un qualsivoglia criterio oggettivo ma di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che faccia emergere le effettive capacità dei candidati”.

Ciò posto, “non può dirsi irragionevole l’esonero previsto dalla disposizione censurata per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” effettive capacità”. Per quanto riguarda invece la riserva per i dipendenti interni di una quota di posti messi a concorso, la Corte ha chiarito come tale disposizione persegua la ricerca dell’equilibrio “tra il principio del pubblico concorso e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso l’amministrazione medesima, interesse che è certamente riconducibile al principio di buon andamento, e si è in particolare affermato che una riserva ai dipendenti interni è legittima, a condizione però che sia contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso alla generalità dei cittadini. In concreto, tale limite è stato ritenuto ragionevole anche nella misura del 50 per cento“.

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