La concorrenza e il mercato (del pesce)

 

Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Filippo Maria Salvo, apparso su https://pickline.it/ in materia di concorrenza e assegnazione dei parcheggi mercatali

La direttiva Bolkestein ed i posteggi al mercato. Se recentemente siete andati a fare la spesa in un mercato rionale, certamente vi sarà capitato di incrociare qualche furgone di operatori mercatali che espone con fierezza battagliera l’adesivo “No Bolkestein” (di solito con grafica a scritte incrociate, tipo Jolly Roger). Il concetto che sta alla base di questo terrificante grido di battaglia è che ai titolari di posteggi di mercato non sta bene il fatto che questi debbano, prima o poi, essere messi in gara ed affidati al miglior offerente; loro pretendono che essi si tramandino attraverso le generazioni, in nome di una ideale riconquista di posizioni di privilegio a danno della concorrenza, che è, invece, propugnata dalla Direttiva Bolkestein.

A questo punto, le amministrazioni pubbliche locali (i Comuni, nei cui territori si svolgono i mercati) si trovano al centro di un arduo conflitto interpretativo. La Direttiva imporrebbe di applicare regole concorrenziali per l’apertura del Mercato (grande), nei casi in cui le risorse pubbliche gestibili con concessione/autorizzazione siano limitate. I banconisti del mercato (piccolo) portano voti.
Quale delle due voci ascoltare?

Il ruolo dello Stato. Questo conflitto interpretativo è stato recentemente risolto dal Legislatore, che, in considerazione della pandemia (mah…), ha pensato di obbligare i Comuni ad estendere la durata delle concessioni mercatali. L’estensione della durata delle concessioni di posteggi pubblici mercatali è stata introdotta dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’istituto in questione è disciplinato da due commi dell’art. 181:
• il comma 4-bis, in base al quale “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia’ riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”.

• Il comma 4-ter: “Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”.
Ipotizzando, poi, che tale normativa non bastasse a distorcere e calpestare la portata del principio di concorrenzialità sancito a livello eurounitario, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il Decreto del 25 novembre 2020, di approvazione (Allegato A) delle “linee guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza 31.12.20 ai sensi del’181 comma 4 bis del decreto legge n.34/2020 convertito dalla legge n.77/2020”.

Il Ruolo delle Regioni. In questo scenario, le Regioni (Art. 181, comma 4 ter) dovrebbero essere le amministrazioni deputate a mitigare lo sfregio al principio di concorrenza dinanzi detto, almeno prevedendo che i comuni attribuiscano nuovi posteggi o posteggi liberi agli operatori che, pur in possesso dei requisiti, non hanno comunque conseguito l’obiettivo dell’automatica riassegnazione o che siano rimasti esclusi da procedimenti di selezione pubblica per l’assegnazione.

Apparentemente la disposizione in parola non è funzionale a perseguire un obiettivo di concorrenza; si tratta sempre e solo di favorire i soggetti che non avevano raggiunto gli standards di ammissibilità alle procedure concorrenziali di assegnazione (ex novo) o di riassegnazione.

Sennonché, a ben vedere, un minimo di concorrenzialità questa disposizione la riconquista: si parla di nuovi posteggi, dunque di potenziali nuovi concorrenti che andrebbero ad ostacolare i “No Bolkestein”. Questo, forse, spiega per quale motivo alcune Regioni si sono ben guardate dall’intervenire. Tra queste c’è la Regione Lazio.

Non solo Portaportese. La città di Roma è dotata di una articolata e possente intelaiatura di mercati cittadini, coperti e scoperti. Si tratta di numeri di rilevante impatto economico, la cui somma porta a concludere per la loro indubbia rilevanza unionale.

Ora, proprio a Roma accade che quasi tutti i Municipi di cui si compone la città hanno intrapreso da qualche giorno procedure automatiche di riassegnazione al 2032 delle vecchie concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 (a proposito, lo sapete che a Roma si vota per le Comunali nel 2021?).

Il comune di Roma sta facendo tutto da solo; la Regione Lazio, infatti, non ha ancora adottato le sue linee-guida nel senso voluto dall’art. 181, commi 4 bis e 4 ter; mancherebbe, dunque, un elemento fondamentale per avviare il procedimento di “mortificazione della concorrenza” dinanzi descritto. La diramazione di diversi avvisi di riassegnazione automatica sembrerebbe lasciar intendere che la Capitale ha forse risolto il suo conflitto interpretativo; poco importa se ancora non si è pronunciata la Regione Lazio. Certamente ci si potrebbe domandare se era il caso di attendere un atto di indirizzo regionale, ma magari l’art. 181 anzidetto poteva essere applicato in parte qua, solo per quanto riguarda l’automatica estensione.

O forse no?

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