Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito le differenze fra il sindacato del giudice amministrativo e quello del giudice penale relativamente alla Cd “lottizzazione abusiva” (art. 44 dpr n. 380/2001).
Non di rado infatti ci si confronta con la circostanza che i due giudici arrivino a conclusioni (apparentemente) diverse in merito alla stessa vicenda (il Ga accerta l’illegittimità della lottizzazione mentre il giudice penale assolve e viceversa).
Ciò può apparire distonico ad un primo superficiale sguardo, ma in realtà rispecchia le fondamentali differenze che intercorrono fra i due giudizi ed il tipo di verità giuridica che essi intendono accertare.
Sebbene infatti l’interesse protetto dalla norma sia quello di garantire un ordinato sviluppo urbanistico del tessuto urbano, in coerenza con le scelte pianificatorie dell’amministrazione, il Giudice penale mira ad accertare la responsabilità penale dell’imputato, con le relative conseguenze sulla sua libertà personale e che, pertanto, sul piano processuale esige la dimostrazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio del reo (art. 533 c.p.p.) anche ai fini della confisca del lotto abusivo.
Il giudizio amministrativo invece attiene alla legittimità del provvedimento disposto dall’amministrazione, del quale l’acquisizione dell’area è semplicemente una conseguenza automatica.
Il criterio di decisione seguito dal GA non è dunque quello dell’aldilà del ragionevole dubbio bensì quello “di credibilità razionale della decisione amministrativa alla luce degli elementi posti dall’amministrazione a giustificazione della stessa”.
Le conseguenze di quanto scritto non sono di poco momento. Infatti la giurisprudenza ha chiarito che “i principi costituzionali e sovranazionali di buona fede e di presunzione di non colpevolezza invocabili dai contravventori allo scopo di censurare un asserito deficit istruttorio e motivazionale consistente nell’omessa individuazione dell’elemento psicologico dell’illecito contestato possono al più essere spesi al fine dell’applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica contemplata dall’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 , nel mentre l’argomento medesimo non è utilmente invocabile al fine dell’irrogazione della sanzione ammnistrativa dell’acquisizione coattiva dell’immobile al patrimonio del Comune, contemplata dall’art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto atto vincolato”