I beni strumentali detenuti dai consorzi di bonifica, funzionali allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, non sono soggetti al pagamento dell’IMU, dovendo essere accatastati nella categoria “E/9”.
I consorzi di bonifica sono enti pubblici che svolgono funzioni di interesse pubblico e, di conseguenza, non sono soggetti che svolgono attività commerciale o industriale.
Questi i principi che si ricavano dalla bella sentenza CTR Veneto, n. 1337/2021, che riguarda il caso di un consorzio di bonifica indebitamente assoggettato a prelievo, relativamente alle idrovore, ai canali non navigabili, agli argini ed ad altri beni ad esso affidati.
Avv. Filippo M. Salvo