Gli ultimi arresti della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno assestato un duro colpo alle apettative dei cd balneari che speravano in una proroga automatica delle concessioni fino al 2033.
Tuttavia è la stessa giurisprudenza amministrativa a fornire dei percorsi alternativi all’obbligo di gara imposto dalla direttiva Bolkestein.
È il caso della sentenza in commento (Tar Liguria n. 946/2021) che esclude la gestione diretta dal porto turistico da parte del Comune dalla applicazione della citata direttiva.
Nel caso di specie l’amministrazione comunale si è autointestata il titolo demaniale e, quindi, ha assunto l’esercizio diretto dei servizi nautici.
Ciò premesso nella sentenza citata può leggersi “la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale (cfr. D.M. 31 dicembre 1983, art. un., n. 14), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico (in tal senso cfr., ex aliis, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2021, n. 59).
In virtù del principio di autoorganizzazione ed in base al diritto unionale, il Comune può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo) nelle forme dell’amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione.
In particolare, per quanto concerne il quadro normativo nazionale (artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000), è pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz’altro optare per la gestione in via diretta”.
E cosa ancor più importante “Il caso in specie non ricade nemmeno sotto l’egida della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), con conseguente insussistenza dell’obbligo di selezione tra i candidati sancito dall’art. 12 della medesima direttiva (e recepito nell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010).
Invero, la non operatività della normativa in parola risulta dai “considerando” nn. 8 e 21 della stessa direttiva 2006/123/CE: il n. 8 precisa che le relative disposizioni non obbligano gli Stati a liberalizzare i servizi di interesse economico generale, sì che i predetti servizi possono essere somministrati dagli enti pubblici (senza attivare una procedura concorrenziale tra loro ed i potenziali fornitori privati); il n. 21, inoltre, esclude dal campo applicativo della direttiva i servizi portuali, nei quali devono ritenersi compresi anche quelli afferenti alla portualità turistica.”
Solo il tempo potrà dirci se la sentenza in commento resterà un arresto isolato o sarà foriera di importanti evoluzioni nel campo delle concessioni