Una recentissima ordinanza (n.8475/2022) delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito un altro punto del non semplice sistema giuridico che ruota intorno al mondo delle concessioni balneari, ossia quale sia il giudice competente a decidere sui ricorsi aventi ad oggetto il cd “condono balneare”.
Come è noto, attraverso la previsione dell’art. 100 DL 104/2020 il Legislatore ha previsto la possibilità per i concessionari morosi, ricorrendone i presupposti, di richiedere la definizione agevolata sui canoni demaniali arretrati.
La novella legislativa, complice anche la poca chiarezza della dizione della norma, ha scatenato un contenzioso di non poco momento incardinato dai concessionari ora innanzi al giudice amministrativo ora innanzi al giudice ordinario.
Ebbene i dubbi sul riparto di giurisdizione sono stati diradati dalla pronuncia in commento che ha affermato come sulle controversie riguardanti la definizione agevolata vada dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Infatti avendo riguardo alla natura del condono demaniale “non vi è dubbio sul fatto che si tratti di una controversia concernente canoni. Essa infatti ha ad oggetto una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso, il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria”.