Fatture non contestate: per la Cassazione possono avere valore confessorio

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass., II sez. civ.,n. 3581/2024) pone all’accento sul tema sempre attuale del valore probatorio delle fatture regolarmente emesse dall’emittente creditore e non contestate dal destinatario debitore

Il fatto

La vicenda analizzata è quella classica dell’opposizione avverso decreto ingiuntivo avente ad oggetto fatture relative a rapporti economici fra società commerciali.

Nei primi due gradi di giudizio la soc. creditrice si era vista respingere le proprie richieste perché i giudici avevano ritenuto carente la prova dell’accordo nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell’opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale.

La sentenza

I giudici di legittimità hanno però riformato la sentenza impugnata affermando il seguente principio: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In altre parole la Corte di Cassazione accorda valenza confessoria alla annotazione della fattura e alla sua mancata contestazione in via stragiudiziale con al conseguenza che “ stante l’efficacia obbligatoria piena dell’atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale”.

Con maggior dettaglio esplicativo, si può ben affermare che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti del creditore emittente in quanto atto a formazione unilaterale, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto, diventando in questo modo atto a contenuto compartecipativo. Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria.

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