Abusi edilizi e legittimazione del singolo condomino

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. II n. 806/2024) , nel dipanare una questione assai complessa, ha affrontato in limine litis la sempre interessante questione della legittimazione ad agire in materia di impugnazione dei titoli edilizi.

La vicenda

La questione, che era stata oggetto di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria (già commentata in queste pagine), pone accento specifico sull’interesse ad agire del condominio rispetto ad eventuali abusi edilizi commessi nel condominio da altri condomini.

Ebbene la citata Adunanza Plenaria risolvendo un contrasto giurisprudenziale sulle condizioni dell’azione impugnatoria da parte di chi si ritenga leso da un titolo rilasciato a terzi, aveva precisato che “la mera c.d. vicinitas, intesa come vicinanza fisica della propria proprietà rispetto a quella oggetto dell’intervento edilizio contestato, non basta a dimostrare l’esistenza di un concreto ed attuale interesse a ricorrere, dovendosi affermare la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso. Il Giudice è tenuto dunque ad accertare anche d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione, verificando se esiste un vantaggio concreto ed attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato, tenuto conto delle specifiche censure articolate in atti e concedendogli la possibilità di precisarlo e comprovarlo in corso di causa, in modo da evitare il compimento di attività giurisdizionali inutili, in contrasto con l’interesse pubblico all’efficienza ed efficacia del processo ex artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 47 Carta UE.

La sentenza

La sentenza oggi in commento ha il pregio di specificare il principio di cui sopra laddove “ad agire sia un condomino, in relazione ad interventi che non interessino, o non interessino direttamente, parti comuni dell’edificio, seppure evidentemente la peculiarità del contesto renda la vicinitas per così dire ontologicamente intrinseca alla relativa qualifica”.

In estrema sintesi i giudici amministrativi hanno ritenuto nel caso un condominio lamenti un abuso che si sostanzi in una ipotesi di sopraelevazione, la tutela del valore architettonico dell’edificio condominiale, astrattamente pregiudicata, integri sicuramente l’interesse ad agire avverso i provvedimenti che ne legittimano il mantenimento.

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