Quando spetta il premio al proprietario?
Per rispondere al quesito i giudici amministrativi hanno esaminato la norma alla luce dei dettami costituzionali e quindi tenendo presente che “la proprietà privata svolge, in base a quanto previsto dalla Costituzione, anche una funzione sociale (art. 42 della Costituzione), che genera in capo al proprietario non solo diritti e facoltà, ma anche obblighi che soddisfano a interessi pubblici” ossia l’imposizione dei ccdd vincoli conformativi e l’espropriazione per pubblica utilità.
I limiti imposti alla proprietà privata trovano poi maggiore fondamento in relazione a quegli immobili che siano sede di beni culturali poiché tali beni rivestono evidentemente una particolare importanza per la comunità.
Quanto sopra giustifica la deroga ai principi generali, prevedendo che tali beni, da chiunque ritrovati nel sottosuolo appartengono allo Stato.
Conseguentemente la sentenza in esame richiama il principio secondo il quale “il diritto di proprietà privata nel nostro ordinamento non soddisfa solo le esigenze personali del proprietario, ma anche, all’occorrenza, interessi superiori della collettività, ragione per cui grava sul proprietario la responsabilità di gestire il proprio bene e di prendersene cura, affinché esso bene mantenga l’idoneità ad esplicare la funzione sociale che gli è propria” e per questo motivo arriva ad affermare che “al proprietario di un bene immobile, sul quale siano ritrovati beni culturali, non può essere corrisposto un premio incondizionatamente, e quindi a prescindere da qualsiasi considerazione circa la meritevolezza del comportamento tenuto dal proprietario”.
Sul punto e in particolare sulla ratio sottesa al premia il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un., 11 marzo 1992, n. 2959) che ha sottolineato che all’attribuzione patrimoniale in esame «… è sotteso lo scopo di spingere il privato ad una determinata forma di attività collaborativa ritenuta utile e consona all’interesse pubblico; sicchè la elargibilità del beneficio è riconosciuta soltanto dopo che il comportamento auspicato sia stato portato ad effetto e positivamente riscontrato come meritorio. Ed il fine incentivato non è quello della ricerca e del rinvenimento di beni di ignota esistenza e collocazione, bensì quello della loro consegna, una volta rinvenuti fortuitamente o meno, all’autorità preposta alla loro tutela».
Il premio per il ritrovamento trova quindi giustificazione nella particolare meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario.
Tale meritevolezza è agevolmente ravvisabile nel comportamento del concessionario di ricerca, nello “scopritore” fortuito e nel proprietario che sia anche concessionario di ricerca o “scopritore”, nonché nel caso in cui il concessionario o lo “scopritore” siano soggetti terzi rispetto al proprietario: ciò perché in tal caso l’attività del concessionario di ricerca e dello “scopritore” si rendono possibile grazie al consenso del proprietario, che deve consentire l’ingresso di tali soggetti sulla proprietà.
E nel caso in cui il ritrovamento sia effettuato direttamente dall’autorità preposta?
I giudici amministrativi affermano, in coerenza con quanto sopra detto, che in un caso simile il proprietario ha diritto al premio per il ritrovamento “non per il mero fatto di essere proprietario, ma solo se sia apprezzabile un suo comportamento meritevole, per tale intendendosi un comportamento che possa essere considerato una specie di concausa efficiente del ritrovamento.”
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