Recenti pronunce giurisprudenziali ci forniscono l’occasione per fare il punto su di una vicenda, quella della disciplina giuridica applicabile ai ccdd soppalchi, che sempre più spesso approda innanzi ai Tribunali amministrativi.
A quale disciplina giuridica risponde la costruzione del soppalco?
La disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. In linea di principio, è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile.
In linea con l’indirizzo più volte la recente giurisprudenza ha evidenziato come la realizzazione di un soppalco rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia qualora determini una modifica della superficie utile dell’appartamento con conseguente aggravio del carico.
L’eventuale ordinanza di demolizione deve essere preceduta della comunicazione di avvio del procedimento?
L’orientamento maggioritario risponde negativamente a tale quesito.
Per giurisprudenza consolidata e costante, gli ordini di demolizione di un’opera abusiva non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, con riferimento ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell’opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.
L’ordine di demolizione necessita di una motivazione particolarmente approfondita?
Gli ordini di demolizione di opere edilizie abusive non necessitano di apposita motivazione, essendo sufficientemente motivati con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico né al decorso del tempo in quanto a fronte di un abuso edilizio – che arreca un vulnus all’assetto del territorio e che assume natura di illecito permanente ponendosi in perdurante contrasto con le leggi amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi – non può neppure invocarsi il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto il giudizio di antigiuridicità dell’operato è già complessivamente contenuto nella legge e non vi è pertanto ragione di una specifica motivazione sulla preminenza dell’interesse pubblico.