Esercizio di uno stabilimento balneare: è possibile tramite una SCIA?

Una volta ottenuta la concessione del bene demaniale (spiaggia) è possibile iniziare le attività proprie dello stabilimento balneare tramite la presentazione di una semplice SCIA?

La giurisprudenza ha risposto in maniera negativa a tale quesito.

Per il Consiglio di Stato infatti è legittimo il provvedimento col quale il dirigente di un Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di uno stabilimento balneare, esercitata solo sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività, atteso che per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare non è sufficiente la segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, essendo quest’ultima disposizione non espressamente applicabile ai casi in cui – come nella specie – è necessaria la valutazioni di interessi sensibili (quali l’ambiente, il paesaggio o la sicurezza pubblica) .

MA ALLORA QUALI  PROVVEDIMENTI OCCORRE OTTENERE?

  1. a) il nulla osta della Soprintendenza, trattandosi di opere ricadenti in zona soggetta vincolo paesaggistico gravante ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  2. b) il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), la quale suppone la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero .

né può sostenersi che  i profili paesaggistici sarebbero già stati valutati dall’autorità demaniale all’atto del rilascio del titolo per finalità turistico ricreative, atteso che:

  1. a) la competenza ad esprimere la valutazione di compatibilità delle opere funzionali all’esercizio dello stabilimento balneare con il regime proprio del vincolo paesaggistico cui è astretto l’uso del bene demaniale non spetta all’autorità demaniale ma, in quanto espressione specifica della funzione pubblica di tutela paesaggistica, alla competente Amministrazione per i beni culturali e il paesaggio;
  2. b) l’autorità demaniale non potrebbe, in ogni caso, svolgere ex ante una valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi in carenza di concreti elaborati progettuali che descrivano dettagliatamente le opere strumentali all’esercizio dello stabilimento balneare (che non hanno una conformazione identica in ogni fattispecie concreta).

 

Per quanto possa trattarsi di opere amovibili a carattere stagionale, nondimeno l’autorità competente a pronunciarsi sulla loro compatibilità con il vincolo paesaggistico gravante sul sito (pacificamente sussistente, trattandosi della fascia costiera astretta al regime dei beni paesaggistici ex lege ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) non può che essere la competente Soprintendenza; la quale, come osservato dal giudice di prime cure, nel caso in esame non risulta essere mai stata coinvolta nel procedimento funzionale alla formazione del titolo per l’esercizio dello stabilimento balneare di che trattasi.

Inoltre si sottolinea come il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) suppone la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero, di tal che appare evidente come detto titolo autorizzatorio non possa essere surrogato a mezzo di SCIA (tanto vero che anche la materia della pubblica sicurezza è espressamente esclusa dal perimetro applicativo della disposizione normativa dianzi richiamata).

SI può quindi affermare che il concessionario che voglia intraprendere l’attività di stabilimento balneare non può giovarsi della procedura semplificata prevista all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, posto che la disposizione non è espressamente applicabile ai casi in cui – come nella specie – è necessaria la valutazioni di interessi sensibili (quali l’ambiente, il paesaggio o la sicurezza pubblica) in ordine ai quali è richiesto un particolare schema procedimentale.

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