Esercizio di uno stabilimento balneare: è possibile tramite una SCIA?
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Ott, 2018
Una volta ottenuta la concessione del bene demaniale (spiaggia) è possibile iniziare le attività proprie dello stabilimento balneare tramite la presentazione di una semplice SCIA?
La giurisprudenza ha risposto in maniera negativa a tale quesito.
Per il Consiglio di Stato infatti è legittimo il provvedimento col quale il dirigente di un Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di uno stabilimento balneare, esercitata solo sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività, atteso che per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare non è sufficiente la segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, essendo quest’ultima disposizione non espressamente applicabile ai casi in cui – come nella specie – è necessaria la valutazioni di interessi sensibili (quali l’ambiente, il paesaggio o la sicurezza pubblica) .
MA ALLORA QUALI PROVVEDIMENTI OCCORRE OTTENERE?
- a) il nulla osta della Soprintendenza, trattandosi di opere ricadenti in zona soggetta vincolo paesaggistico gravante ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), la quale suppone la verifica della solidità e della sicurezza degli edifici e l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero .
- a) la competenza ad esprimere la valutazione di compatibilità delle opere funzionali all’esercizio dello stabilimento balneare con il regime proprio del vincolo paesaggistico cui è astretto l’uso del bene demaniale non spetta all’autorità demaniale ma, in quanto espressione specifica della funzione pubblica di tutela paesaggistica, alla competente Amministrazione per i beni culturali e il paesaggio;
- b) l’autorità demaniale non potrebbe, in ogni caso, svolgere ex ante una valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi in carenza di concreti elaborati progettuali che descrivano dettagliatamente le opere strumentali all’esercizio dello stabilimento balneare (che non hanno una conformazione identica in ogni fattispecie concreta).
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