Il primo problema che si presenta di solito innanzi ai concessionari di beni demaniali (tra i quali posizione di rilievo occupano senz’altro i cd balneari) è quello di individuare il giudice innanzi alla quale fare valere le proprie pretese.
Più nel dettaglio non è semplice discernere quali siano le controversie oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo e quali invece debbano essere portate all’attenzione del giudice ordinario.
Tale discrimen risulta difficilmente individuabile anche a seguito di ondivaghe posizioni giurisprudenziali che nel tempo hanno abbracciato diverse soluzioni.
Tuttavia ultimamente la Cassazione a Sezioni Unite ha effettuato una ricognizione della tematica di cui si tratta.
Ebbene si è affermato che appartengono al giudice ordinario le controversie in materia di pagamento di indennità e canoni relativi a beni demaniali solamente quando le stesse abbiano un contenuto meramente patrimoniale. E cioè solamente quando le ridette controversie “non coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante”.
In altre parole il Go sarà competente a decidere in merito alle controversie in materie di concessioni amministrative con contenuto meramente patrimoniale e meramente esecutivo del contratto di concessione. Qualora invece la controversia abbia ad oggetto la verifica dell’azione autoritativa della PA sull’intera economia del rapporto concessorio la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo quale soggetto a cui la Costituzione della Repubblica demanda il controllo dell’esercizio del potere da parte della Pubblica Amministrazione.
La tabella di seguito riportata tenta di schematizzare quanto appena affermato
Giudice Civile | Esecuzione del contratto di concessione, estensione territoriale e durata della concessione, quantificazione del canone, etc.. |
Giudice Amministrativo | Metodologia generale di quantificazione del canone, parametri generali per il calcolo del canone, selezione del concessionario, mancata concessione della proroga.. |