Contratto autonomo di garanzia: cosa dice la giurisprudenza

Qualunque sia l’attività commerciale esercitata, le parti sempre più spesso tutelano i propri interessi ricorrendo ad una nuova forma di garanzia detto appunto “contratto autonomo di garanzia”.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

ll Contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, in virtù del quale il garante si obbliga direttamente nei confronti del garantito al pagamento di una somma nel caso in cui si verifichi un inadempimento totale o parziale o un ritardato adempimento dell’obbligazione del debitore principale.

Questo contratto non ha alcun vincolo di accessorietà con il contratto “principale” (elemento, questo, che si rinviene, invece, nella fideiussione); la prestazione del garante è totalmente svincolata ed autonoma.

L’obbligazione del garante deve essere compiuta “a prima richiesta”, nel senso che il pagamento della somma stabilita viene effettuato “senza poter opporre eccezioni” o “incondizionatamente”, come si sottolinea sovente negli schemi di contratto utilizzati più spesso.

Come ricorda il Tribunale civile di Milano “A fronte di un contratto autonomo di garanzia, infatti, l’unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garante (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) è rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell’escussione della garanzia a prima richiesta. In questi termini si è posta a chiarimento definitivo la pronuncia delle sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3947/2010), la quale, fra l’altro, ha proprio precisato come uno degli elementi tipizzanti il contratto autonomo di garanzia sia costituito proprio dallo sganciamento di esso rispetto al rapporto sottostante garantito, il tutto per effetto della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione alcuna ricollegata al rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore che dichiara di escutere la garanzia” (Trib. civ. Milano, VI, 23 marzo 2018, n. 3437).

Come, pur chiaramente, evidenzia il Tribunale civile di Roma, sez. XVII, 29 gennaio 2019, n. 2044, il contratto autonomo di garanzia “reca, per l’appunto, come suo connotato fondamentale, l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella principale dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta, nella maggior parte dei casi, non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore…. in tema di contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza della S.C. ha stabilito che l’assunzione, da parte del garante, dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e senza possibilità di sollevare eccezioni, comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l’exceptio doli, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007). Secondo il costante orientamento della S.C. “la “exceptio doli generalis seu praesentis” ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell’attore, che ricorre quando questi, nell’avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della “exceptio doli” circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Cass., n. 15216 del 12/09/2012; conformi, Cass., n. 16213 del 31/07/2015; Cass., n. 16345 del 21/06/2018; in precedenza, v. Cass., n. 3552 del 1998; Cass., n.4661 del 2007; Cass., n. 6896 del 2009; Cass., n. 30744 del 2011 Cass., n. 65 del 2012; Cass., n. 7320 del 2012). In particolare, la S.C. ha stabilito che “al garante [autonomo] non è consentito opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale, salvo l’”exceptio doli”, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti “prima facie” abusiva o fraudolenta, deve altresì escludersi, se la richiesta nei confronti del garante sia fondata sull’inadempimento dell’obbligazione principale, l’onere del creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale; è invece il garante che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento da parte del garantito” (Cass., n. 3964 del 21/04/1999)“.

Sicché, affinché ricorrano i presupposti dell’escussione fraudolenta della garanzia che legittima l’”exceptio doli” “non è sufficiente che sussistano meri dubbi da parte del garante sull’inadempimento e quindi sul diritto di credito del beneficiario della garanzia, ma è necessario che sia liquida la prova che l’inadempimento non sussiste o che il beneficiario abbia richiesto al garante il pagamento della garanzia per un credito che evidentemente non è ricompreso nel suo oggetto, in quanto non è tra quelli per cui la banca ha reso la garanzia” (Trib. Milano, 25 febbraio 2008).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell’autonomia della garanzia risulta decisivo “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” [la quale] vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. n. 3947/2010).

Dunque, ricevuta una semplice richiesta di pagamento, con la quale il garantito lamenta l’inadempimento o comunque il non corretto adempimento, il garante dovrà versare la predeterminata somma di danaro, senza poter opporre alcuna eccezione propria del garantito. L’astrazione della causa del contratto autonomo di garanzia ne evidenzia la sua funzione “indennitaria”.

In Italia non esiste una specifica normativa del contratto autonomo di garanzia; il suo riconoscimento è avvenuto in virtù di una costante opera di riconoscimento da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale ha riconosciuto tale figura come contratto atipico, in virtù dell’art. 1322, comma 2, Cod. civ..

Con la nota sentenza n. 7341/1987 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che tale strumento contrattuale era già all’epoca largamente all’estero; riconoscendo, dunque, l’esigenza di uniformità contrattuale rispetto alle prassi di altri Stati che utilizzavano tali tipi di garanzia, in specie nei contratti di appalto internazionali, affermò la riconoscibilità e tutelabilità del contratto autonomo di garanzia, riconducibile ad un modello contrattuale tedesco e non alla fattispecie della fideiussione.

Tuttavia, è possibile fare applicazione di tale contratto anche in ambiti totalmente interni, in particolare, è possibile ipotizzarne l’applicazione nei rapporti di appalto privato, tra appaltatore e committente; nei rapporti di subappalto o subfornitura, tra l’appaltatore ed il subcontraente; nei contratti di locazione di immobili urbani, tra proprietario ed affittuario; nei contratti di vendita di autoveicoli, ecc..

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