Pubblico impiego progressione in carriera

La tematica della progressione in carriera dei pubblici dipendenti rispondono a principi fondamentali validi per qualsiasi tipo di organizzazione lavorativa pubblica o privata che sia:  è evidente che, per stabilire le capacità professionali e l’attitudine a svolgere funzioni superiori, ci si debba basare sulla “preparazione professionale di tipo teorico” (documentata da titoli acquisiti al fascicolo personale), sulle “capacità dimostrate di farne applicazione nell’attività lavorativa” (documentata dalle valutazioni periodicamente redatte dai superiori), considerata anche sotto il profilo dell’“importanza organizzativa dell’incarico espletato”) nonché dalle “particolari propensioni a svolgere attività diverse”, eventualmente di maggiore importanza, rivelate nel corso della stessa attività, etc. (tanto che sono utilizzate, oltre che in diverse carriere del pubblico impiego, anche nel lavoro privato).

In conseguenza di ciò per la giurisprudenza amministrativa in tutte le procedure di avanzamento del personale delle pubbliche amministrazioni va preventivamente stabilita l’importanza reciproca dei diversi elementi di valutazione e la gamma dei valori attribuibili a ciascuno di essi, la modalità di espressione della valutazione di ogni singolo elemento oggetto di valutazione, dato che tale operazione preliminare costituisce, sul piano pregiuridico, una condizione necessaria per assicurare la validità, l’attendibilità e la confrontabilità dei giudizi espressi, e, sotto il profilo strettamente giuridico, serve ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità delle valutazioni, oltre che il controllo giurisdizionale sulle stesse. Il rispetto delle garanzie organizzative e procedimentali nell’ambito dei procedimenti concorsuali serve a scongiurare il rischio di disparità di trattamento valutativo, fenomeni di favoritismo, o, al contrario, discriminazione nei confronti di funzionari che non si siano prestati ad attuare scelte poco corrette imposte dai superiori o anche più semplicemente per evitare involontari errori di valutazione, in particolare il cd. “effetto alone”, causato dall’influenza della conoscenza di alcuni tratti positivi o negativi dello scrutinando sulla valutazione anche dei restanti elementi di valutazione.

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