Università ammissione Facoltà di medicina numero chiuso. Cosa dice la giurisprudenza

Fra criteri dettati dal legislatore per ordinare la materia è ormai opinione comune che quello della capacità formativa degli Atenei ha carattere prioritario e determinante (CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, di cui all’art. 34 della Costituzione, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione professionale.

 Lo stesso articolo 34 della Costituzione pone come tendenziale obiettivo il raggiungimento dei superiori gradi di istruzione per i più capaci e meritevoli, ponendo sostanzialmente un vincolo per il rispetto delle graduatorie di merito, ove l’accesso a detti gradi superiori di studio sia frutto di prove selettive.

Ciò posto il Consiglio di Stato ha il più delle volte sottolineato come:

  1. risulti inammissibile per contraddittorietà (poiché finalizzata ad un beneficio, maggiore di quello perseguibile con sentenza) la richiesta ammissione in via cautelare ad un corso di studi, delle cui prove di ammissione si postuli, nel merito, l’integrale annullamento;
  2. la medesima ammissione con riserva implichi ulteriori dubbi di ammissibilità, per il maggior danno conseguente all’avvio di un percorso di studio a rischio di annullamento, in quanto il superamento dei primi esami non consolida la posizione dei ricorrenti, solo temporaneamente “vittoriosi” nella fase cautelare (avendo l’eventuale rigetto, nel merito, dell’impugnativa effetto senz’altro caducante dell’immatricolazione disposta con riserva, con ulteriore effetto invalidante degli esami sostenuti);

Partendo da ciò, una recente sentenza TAR ha articolato una più ampia riflessione, circa l’ammissibilità di misure cautelari propulsive nella materia di cui trattasi, al fine di evitare sia le descritte ripercussioni negative per i diretti interessati (in caso di conclusivo rigetto dei ricorsi), sia – ove la trattazione del merito non venga effettuata in tempi brevi – le inevitabili gravi alterazioni dei parametri legislativi, che disciplinano la capacità formativa degli Atenei.

Si deve tenere conto, infatti, dell’ingente divario fra i posti (per lo più in misura non superiore a 1000 – 1.500 unità), e il numero degli aspiranti all’immatricolazione (oltre 70.000 nelle ultime tornate concorsuali), con tasso di crescita del contenzioso, proporzionale alla facilità di accesso ai corsi in via cautelare: costituisce fatto notorio la disposta immatricolazione con riserva e in soprannumero, in anni accademici precedenti, di migliaia di aspiranti, il cui numero risultava in costante crescita, fino ad un più restrittivo indirizzo cautelare del giudice amministrativo, il cui prudente apprezzamento ha, negli ultimi tempi, evitato l’incontrollato sovraffollamento dei corsi universitari in questione, garantendo anche più ragionevoli possibilità di accesso alle scuole di specializzazione e, in ultima analisi, il mantenimento del livello qualitativo del servizio sanitario nazionale (non potendo le carenze di personale medico – pur ipotizzabili – trovare soluzione in via cautelare, in assenza di adeguati investimenti finanziari e strutturali).

Tutto ciò considerato lo strumento processuale più idoneo a tutelare gli interessi degli aspiranti medici non appare più essere la richiesta della misura cautelare dell’ammissione con riserva, destinato a essere dichiarato inammissibile, quanto bensì quello previsto dall’art. 55 comma 10 CPA.

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