Il mutamento di destinazione d’uso abusivo in edifici di culto

La terza sezione della Cassazione,con sentenza 30 agosto 2019, n. 36689 ha affermato il principio per cui la destinazione d’uso, intesa come la connotazione  di un bene immobile data dal titolo edilizio, risponde a precisi scopi di interesse pubblico di pianificazionee o di attuazione della pianificazione.

In un tale contesto, la destinazione d’uso va tenuta distinta dalla concreta utilizzazione che il proprietario o il conduttore dell’immobile facciano di questo. Anzi, le modifiche non espressamente consentite alla destinazione d’uso di un immobile rappresentano un illecito, perché incidono negativamente sul complessivo assetto del territorio.

Orbene, costituisce “mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante” (ed illecito) ogni forma non autorizzata di trasformazione stabile e non meramente occasionale di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie o eccezionali di una data collettività o della collettività in generale.

Il mutamento di destinazione d’uso può essere posto in essere mediante la realizzazione di opere o può presentarsi nelal forma “funzionale”, vale a dire può non essere accompagnato dalla realizzazione di opere edilizie.

Rileva, ancora, la Suprema Corte che il  mutamento di destinazione d’uso rilevante è quello tra categorie “non omogenee” di funzioni (ad es.: da abitativo a commerciale, da industriale a locale utilizzato per scopi di servizio, da opificio artigianale “invasivo” ad opificio artigianale “non invasivo” ecc.), posto che, tranne che nel caso del centro storico, il mutamento tra categorie omogenee non rileva in ordine di “carico urbanistico”.

Fermo quanto sopra, il locale destinato a luogo di culto (che normalmente può essere realizzato o “recuperato” a tale finalità in ogni zona territoriale omogenea) deve essere utilizzato in modo pienamente conforme alla sua funzione urbanistica.

Il discorso vale, ovviamente, anche “al contrario”.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, ad esempio, non è stato ritenuto lecito l’uso che l’imputato aveva impresso ad un locale di sua proprietà peraltro, mediante la realizzazione di opere edilizie interne, mutandone la funzione da “magazzino” (C2, come categoria catastale) a “luogo di culto”, funzionale allo svolgimento della ritualità mussulmana ed in grado di accogliere fino a 400 persone per lo svolgimento delle preghiere.

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