Vicinitas e interesse ad agire nei ricorsi avverso strumenti urbanistici

Recentemente i Giudici del Consiglio di Stato sono ritornati sul concetto di vicinitas relativamente ai ricorsi in materia di edilizia urbanistica.

Più nel dettaglio la cd vicinitas, ossia lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento, può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento.

In altri termini, lo stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edilizio non è sufficiente a comprovare anche l’interesse a ricorrere che è invece derivante da un concreto pregiudizio per l’interessato.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato come sia necessario per il ricorrente fornire la prova che l’intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente, pena l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Occorre quindi la positiva dimostrazione di un danno (certo o altamente probabile) che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente.

Tale dimostrazione tra l’altro varia a seconda che la controversia sia relativa all’impugnazione di un titolo edilizio, alla localizzazione di un’opera pubblica o ad uno strumento urbanistico.

In quest’ultima ipotesi l’impugnazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, è ammissibile nel caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i beni di proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili.

 È di tutta evidenza come tali pregiudizi non possono risolversi nel generico danno all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell’ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione.

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