Una recente sentenza del Tar Lazio affronta e finalmente risolve la tematica dell’inerzia dell’amministrazione rispetto ad una domanda di sdemanializzazione.
A fronte di tale istanza infatti la prassi amministrativa poneva gli utenti innanzi a interminabili attese capaci di sfociare kafkianamente in un nulla di fatto.
Ebbene i giudici amministrativi hanno sentenziato che “l’esclusione di zone dal demanio marittimo, ai sensi dell’art. 35 del codice della navigazione, rientra nel più vasto genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241 del 1990, per cui il silenzio dell’Amministrazione intimata contrasta con la previsione generale dell’art. 2 legge citata, che impone l’adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all’istanza dell’interessato.”
Si è inoltre sottolineato come il procedimento di sdemanializzazione possa essere attivato non solo d’ufficio, ma anche su iniziativa del privato interessato poiché l’art. 35 del codice della navigazione non esclude che i soggetti interessati possano chiedere all’Amministrazione di attivarsi a tal fine verificando l’esistenza dei presupposti per procedere alla sdemanializzazione di aree.
Inoltre, si legge nella sentenza, eventuali carenze documentali o la mancata collaborazione delle altre amministrazioni coinvolte non possono in alcun modo giustificare l’inerzia della PA procedente avendo quest’ultima a disposizione tutti gli istituti previsti dalla legge 241/1990 per concludere il procedimento.
In ultimo si sancisce la possibilità per il privato di ovviare alla mancata risposta della PA tramite l’istituto del ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione (art. 117 d.lgs. 104/2010) affinchè il giudice amministrativo possa ordinare all’amministrazione di provvedere e in mancanza nomini un commissario ad acta che provveda in sua vece.