Rinnovo concessioni balneari: le aperture della Cassazione penale

Quello del rinnovo delle concessioni demaniali marittime è senz’altro un settore in continua fibrillazione.

Registriamo un recentissimo intervento della Suprema Corte di Cassazione III sez. Penale, la quale giudicando sulla legittimità di un sequestro preventivo disposto dal GIP in relazione al reato di abusiva occupazione del demanio pubblico da parte dell’ex concessionario, non ha mancato di apportare delle interessanti osservazioni sul tema del rinnovo automatico delle concessioni.

Più nel dettaglio il Giudice della legittimità richiamando la nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 14 luglio 2016, n. 458/14, 67/15 (Melis/Promoimpresa) ne individua nel testo quelle che essa stessa definisce come “aperture” rispetto al divieto di proroga.

In particolare la Suprema Corte ha evidenziato che: “A) L’assegnazione di una concessione in assenza di trasparenza costituisce disparità di trattamento a danno di imprese che potrebbero essere interessate alla medesima concessione solo qualora siffatta concessione presenti un interesse transfrontaliero certo; B) l’interesse transfrontaliero dovrà essere, appunto, certo, quindi verificato caso per caso sulla base di elementi quanto più possibili oggettivi. La Corte individua tali elementi in “tutti i criteri rilevanti, quali l’importanza economica dell’appalto, il luogo della sua esecuzione o le sue caratteristiche tecniche, tenendo conto delle caratteristiche proprie dell’appalto in questione (…), nonché della situazione geografica del bene e del valore economico di tale concessione”; C) la disparità di trattamento potrebbe essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto e, in buona sostanza il legittimo affidamento del concessionario uscente; D) anche in tal caso si rende necessaria una verifica caso per caso, potendosi giustificare la proroga ove determinata dalla necessità di consentire al concessionario di ammortizzare gli investimenti realizzati; E) l’applicabilità alle concessioni italiane delle direttiva Bolkestein è demandata al giudice nazionale, il quale dovrà verificare se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via delle scarsità delle risorse naturali; F) avendo attribuito detta facoltà di verifica al giudice, possiamo presumere che, anche sotto tale profilo, l’accertamento vada effettuato caso per caso e sulla base di criteri oggettivi appuntati sul territorio dove insiste la concessione”.

In estrema sintesi può affermarsi che i principi eurounitari non ostano alla riassegnazione del bene al concessionario, bensì solo al rinnovo automatico e non adeguatamente motivato della concessione .

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