Rapporti di vicinato: su luci e vedute interviene la Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione è recentemente intervenuta in tema di rapporti di vicinato sulla distinzione fra luci e vedute.

Riportiamo uno stralcio della sentenza di sicura utilità per gli operatori del settore:

“Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio per cui, affinche’ sussista una veduta, a norma dell’art. 900 cod. civ., e’ necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura non soltanto consentire di vedere e guardare frontalmente ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte ma anche obliquamente e lateralmente, cosi’ assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Cass. n. 8009 del 2012; conf., Cass. SU 10615 del 1996; Cass. n. 15371 del 2000; Cass. n. 480 del 2002; Cass. n. 22844 del 2006). L’elemento caratterizzante la veduta, infatti, e’ la possibilita’ di avere, attraverso di essa, una visuale agevole, cioe’ senza l’utilizzo di mezzi artificiali e affinche’ cio’ avvenga, a norma dell’art. 900 cod.civ., e’ necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto, senza ricorrere all’impiego di mezzi artificiali, ad una visione mobile e globale (Cass. n. 11319 del 2018, in motiv.; Cass. N.346/2017, la quale, proprio in forza di tale principio, ha escluso che possa avere carattere di veduta un’apertura munita di una struttura metallica, incorporata nel muro di confine). L’accertamento di tali circostanze di fatto, peraltro, e’ rimesso all’apprezzamento del giudice di merito (incensurabile in sede di legittimita’ se non per il vizio di omesso esame di fatto decisivo), il quale e’ tenuto a verificare, in concreto, se l’opera, in considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione degli immobili rispettivamente interessati, permetta a una persona di media altezza (v. Cass. n. 5421 del 2011) di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, in condizioni di sufficiente comodita’ e sicurezza (v. tra le altre, Cass. n. 5904 del 1981, Cass. 3265 del 1987, Cass. 7267 del 2003).”

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