Il Consiglio di Stato fa il punto sull’accesso difensivo

legittimazione del promissario acquirente

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021 ( https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/provvedimentiadunanzaplenariacds ) ha chiarito i confini dell’accesso difensivo. Proviamo a  capire in che termini.

Innanzitutto è bene sottolineare come per accesso difensivo debba intendersi quella richiesta ostensiva giustificata dalla necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici: l’esempio classico è quello di un privato che richiede alla PA l’ostensione di determinati documenti al fine di produrli in un giudizio di cui è parte.

Ebbene la sentenza in commento ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;

b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.”

Ma cosa significa precisamente e soprattutto cosa cambia per il privato che presenta istanza di accesso?

La principale novità va ricercata nella circostanza che la richiesta di accesso non potrà più limitarsi a richiamare l’esigenza di utilizzare i documenti richiesti in un processo, ma dovrà specificare anche in che modo ed il perché quel determinato documento sia necessario a difendere o a far valere quel determinato diritto in sede giudiziale.

Tale motivazione però non potrà essere sindacata né dalla PA  – né da GA nell’eventuale ricorso avverso il diniego di ostensione – che dovrà limitarsi a controllare la razionalità della domanda, potendo negare l’accesso solo in caso di “assoluta mancanza di collegamento fra il documento e le esigenze difensive”.

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