La fine del 2021 ci regala un intervento assai interessante dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (9 dicembre 2021, n. 22), in materia di “vicinitas” nelle procedure giudiziali che riguardano i titoli edilizi.
I principi sintetizzati dal Consiglio di Stato sono i seguenti:
“a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo“.
Le affermazioni di cui in precedenza si svolgono attraverso un’analisi della normativa nazionale, ma anche a seguito di un interessante raffronto tra il diritto amministrativo processuale italiano e quello di altri Stati Membri dell’UE: la Germania e la Francia in particolare.
In un significativo passaggio della sentenza in commento, il Consiglio di Stato si sofferma, infatti, in alcune considerazioni inerenti il concetto di “controllo” indiretto e di ruolo del soggetto estraneo alla p.a., in questo ambito. “…Dove l’amministrazione pubblica è considerata più efficace ed efficiente, come ad esempio in Germania, si registra da sempre un approccio assai più cauto al tema della legittimazione ad agire nel processo. Se non fosse che nell’esperienza francese, del pari contrassegnata da un’amministrazione pubblica tradizionalmente di buona qualità, la legittimazione ad agire è stata invece riconosciuta con maggiore larghezza“.
Non è frequente assistere ad una analisi comparativa di istituti giuridici, da parte della giurisprudenza nazionale; tantomeno tale tipologia di argomentazione è frequente nelle sentenze del Giudice amministrativo.
Nondimeno, soprattutto in ambiti specifici (pensiamo al regime delle concessioni demaniali o agli appalti pubblici) potrebbe, invece, rivelarsi di grande utilità, in alcuni casi, verificare se le conclusioni sulle quali talvolta si adagia il giudice nazionale sono coerenti con un panorama eurounitario sempre più visibile dai confini nazionali.
Avv. Filippo M. Salvo
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