OSP a Roma: il TAR da il “via libera”

Nella capitale la stagione in essere per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico a fini commerciali (le CCDD OSP) è stata caratterizzata da una netta contrapposizione fra esercenti e Pubblica amministrazione, la quale non ha esitato a emanare provvedimenti volti a definire come illegittime le domande dei privati.

Da ultimo pero una recente sentenza del Tar Lazio Roma (Sent. n. 8374/2023) ha senza altro posto un punto fermo della vicenda sancendo l’illegittimità dell’interpretazione data da Roma Capitale alle norme del Codice della Strada che regolano la materia.

La sentenza risulta di particolare interesse perché affronta – demolendole – le argomentazioni che usualmente vengono utilizzate sovente da Roma Capitale per negare la OSP ai privati.

La sentenza

Più nel dettaglio i giudici amministrativi hanno affermato che ricadendo l’occupazione del ricorrente nella viabilità locale “ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 (Definizione e classificazione delle strade), comma 2, e dell’art. 20 (Occupazione della sede stradale), comma 1, del Codice della Strada, per tale via (di categoria F) secondo le classificazioni del Codice della strada), è possibile, se del caso, l’occupazione anche su “carreggiata”(vale a dire su quella “parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 7 del Codice della Strada), non vigendo per la viabilità locale il divieto generale di occupazione della sede stradale (che comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza) nella sua interezza, sancito sempre dall’art. 20, comma 1, del Codice della strada, per le strade invece classificate A), B), C) e D). Infatti, con riguardo alle strade E) ed F), la disposizione ora citata stabilisce, nell’ultimo periodo, che “l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.”. Nel Codice della Strada, dunque, non sussiste un divieto generale di occupazione della carreggiata nella viabilità locale, purché vi sia un’alternativa di itinerario oppure non vi sia intralcio alla circolazione; il che significa, in ambedue le ipotesi: a) che è necessario – e sufficiente – che l’occupazione non ricada dove passano i veicoli; e b) che le fasce di pertinenza sono, evidentemente, occupabili, avendo il Legislatore limitato il dato testuale della disciplina, per tale tipologia di strade, alla sola “carreggiata” e non più alla “sede stradale” come per le altre strade; ciò peraltro è in linea con la disciplina ordinaria (cioè non emergenziale) adottata in materia di occupazione dall’Assemblea Capitolina (dove quanto sinora illustrato è stato declinato, da ultimo, nell’art. 12, comma 3, lettera i) della DAC n. 21/2021). In sostanza, quindi, sia la normativa statale che quella capitolina consentono, già in via ordinaria, l’occupazione della carreggiata sulla viabilità locale, sempre che, naturalmente, non vi sia intralcio alla circolazione (anche intesa in senso ampio, cioè veicolare e pedonale). In altre parole, quindi, sulla viabilità locale le occupazioni non devono necessariamente essere soltanto sui marciapiedi (come nella viabilità principale), ma possono anche essere poste sulla strada (comunemente intesa), purché, ovviamente, in condizioni di sicurezza rispetto alla circolazione; ciò si giustifica, come è intuitivo, in virtù del diverso e minore “livello di servizio” della viabilità locale rispetto alla viabilità principale.

A fronte di tali importanti precisazioni, il Tribunale amministrativo non si esime dall’evidenziare come il provvedimento (di diniego di OSP) impugnato risulti tra l’altro immotivato oltre che travisato e privo di una adeguata istruttoria.

Per gli operatori del settore quindi, soprattutto in vista dell’arrivo della bella stagione, è importante verificare la possibilità di ottenere o mantenere la propria concessione di suolo pubblico.

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