Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari

Concessioni demaniali Obbligo di gara

Un recente arresto del Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14.

La sentenza

In realtà i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi su un ricorso presentato dall’Antitrust in ordine all’applicazione commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 (proroga fino al 2033).

La sentenza n. 2192/2023 però riaffermando i principi già enunciati nelle pronuce dell’ Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, ha sancito (nuovamente) che:

“a) l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate;

b) il dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella eurounitaria autoesecutiva, riguarda, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto i giudici quanto la pubblica amministrazione;

c) l’art. 12 della menzionata direttiva 2006/123/CE, prescinde del tutto <<dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che “l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva” (Corte di giustizia, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, C360/15 e C31/16, punto 103)>>;

d) ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici.”

L’obiter dictum

 In base ai principi sopra riportati quindi si è affermato il contrasto con il conseguente obbligo di disapplicazione da parte di qualunque organo dello Stato sia dei commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, che della la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, anche se la citata normativa non era oggetto del giudizio.

Possibili soluzioni

Dovrebbe essere chiaro ormai sia al legislatore che agli operatori del settore che l’istituto della proroga tout court non può essere di giovamento alle ragioni dei balneari rispetto a quanto stabilito nella direttiva servizi.

Forse è arrivato il momento di interrogarsi sull’esistenza di rimedi alternativi che permettano di salvaguardare sia le istanze dei concessionari che il principio di concorrenza. A ben vedere infatti la normativa italiana e quella europea consentono di prevedere strategie idonee a questi scopi.

Tutto sta a sapere quali norme azionare e con quali modalità.

Il risultato dell’utilizzo di tali metodologie già disponibili sarebbe esattamente quello sperato dagli attuali concessionari e prospettato dal Consiglio di Stato, nel pieno rispetto della direttiva Bolkestein.

Serve tuttavia che i soggetti interessati prestino ascolto a consigli di soggetti tecnicamente e giuridicamente qualificati.

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