Eliminazione Barriere architettoniche: quale titolo edilizio occorre?

Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera.

Lo ha chiarito definitivamente il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018, in attuazione dalla disciplina sulla S.c.i.a. recata dal D.lgs. 222/2016) che elenca tali interventi tra le opere di edilizia libera.

Già in precedenza, peraltro, la giurisprudenza aveva costantemente ricondotto gli ascensori interni alla nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059).

Il volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.

In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.

Si rammenta che l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 del Testo Unico dell’Edilizia  disciplina l’attività edilizia libera, cioè gli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, distinguendo tra attività totalmente libere e attività soggette a preventiva comunicazione di inizio lavori.

In ogni caso, negli interventi devono essere rispettate:
• le diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali che prevalgono sulla normativa statale per quanto riguarda eventuali regole più restrittive sui presupposti e i titoli abilitativi per poter eseguire un intervento edilizio;
• le  norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull’efficienza energetica, che prescindono dal titolo abilitativo richiesto;
• le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) se l’intervento edilizio avviene su immobili soggetti a vincolo culturale e/o paesaggistico; in questi casi, è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente.

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