Una recente sentenza del TAR Lazio-Roma si è preoccupata di tracciare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo all’interno del procedimento di assegnazione delle case popolari.
Si è osservato che all’interno della suddetta procedura va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario ha una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo.
Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario alla proprietà dell’alloggio o del diritto a subentrare nella posizione del dante causa nel contratto di locazione.
Più esattamente in proposito la Corte regolatrice ha statuito che: “in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all’assegnazione medesima e caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione“, per cui “spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio” atteso che in tale fase del rapporto sussistono unicamente diritti soggettivi.
Inoltre, in altre pronunce, la giurisprudenza, anche della Cassazione a Sezioni Unite, con analogo ragionamento, ha affermato che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell’assegnazione dall’art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999 non riserva all’Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo.
Buongiorno,
Mi potrebbe indicare gli estremi della sentenza del Tar Lazio in questione?
Grazie!
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 8 aprile 2019, n. 4519
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Buongiorno,avrei bisogno di assistenza per una situazione abbastanza urgente che riguarda mio nipote,rimasto nella casa dove viveva con la mamma deceduta a gennaio di quest anno,mia sorella era in causa con Ater,la prossima udienza in appello ci sarà fra un anno.ma mio nipote è stato lasciato in balia dei venti e questo avvocato bisogna sollecitarlo affinché lo segua,dato che dal 2009 l Ater intimo a sua nonna che non aveva ancora il contratto e che dovevano farglielo ,di togliere la residenza al nipote.ora l avvocato di mia sorella ha detto di aspettare a provare a fare la sanatoria,ma se la aveva già fatta risultava qualcosa a suo nome intanto.dati che non ha la residenza quando è morta la mamma dopo tre mesi che la Ater ha. Richiesto convocazione tramite polizia municipale,lui ha spiegato tutto e consegnato autocertificazione di residenza dove dichiara di aver sempre abitato li dal 2003.ora dopo sei mesi ieri si sono presentati i vigili e in quel momento hanno trovato mio figlio cioè il cugino che ha spiegato che il ragazzo è in prova per un lavoro e torna la sera,lui si trovava lì per usare internet.hanno detto che l Ater deve chiudere la appartamento perché la signora è morta quindi risulta vuoto.Ma mio nipote ha continuato a pagare l affitto e condominio come pagava la mamma,poi avendo ricevuto l acquisizione dei dati da mio nipote tramite i vigili compreso l autodichiarazione di residenza effettiva sanno bene che lui sta lì.ora dovrà fare al più presto la sanatoria e trovare un legale che lo possa seguire perché l avvocato di mia sorella se ne disinteressa di questa
Situazione.ci sono dei particolari che non è possibile spiegare ora,grazie cordiali saluti.
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