Poteri repressivi della PA: rapporto con l’accertamento di conformità e condono

In tema di abusi edilizi, l’esercizio dei poteri repressivi in mancanza di abilitazione edilizia è subordinato unicamente alla verifica del difetto del prescritto titolo, non occorrendo alcuna indagine sulla sanabilità delle opere e dovendosi in particolare escludere che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, dopo l’adozione dell’ordinanza recante l’ingiunzione a demolire, incida sulla legittimità od efficacia di quest’ultima, senza determinare la sua inefficacia, ma la temporanea sospensione dei suoi effetti sino alla pronuncia espressa o alla formazione del relativo silenzio, con la conseguenza, quindi, che alcun effetto paralizzante può riconoscersi alla presentazione dell’anzidetta istanza di accertamento di conformità, in quanto non contemplato dalla relativa disciplina di legge.

Detto altrimenti: l’efficacia dell’ingiunzione a demolire, è temporaneamente sospesa nella pendenza del procedimento deputato all’eventuale accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, è poi destinata a riespandersi, qualora il Comune riscontri negativamente tale domanda di sanatoria respingendola ovvero decorrano i termini per la formazione del silenzio-rigetto in ordine ad essa.

Con riguardo a tutto ciò la giurisprudenza è attualmente del tutto unanime (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2307; Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1909), anche e soprattutto perché non vi è alcuna disposizione di legge, tanto meno nel testo unico n. 380 del 2001, per la quale la presentazione di una domanda di sanatoria di abusi edilizi renderebbe inefficaci o comunque irrilevanti i precedenti ordini di demolizione e gli altri atti sanzionatori eventualmente per l’innanzi già emanati.

La giustificazione di questo orientamento sta nell’evitare che l’ente locale, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, sia tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione delle opere abusive, altrimenti finendosi per riconoscere in capo al privato, destinatario del provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale suo annullamento, quel medesimo provvedimento .

Diversamente, soltanto per i condoni edilizi di cui alle speciali discipline contenute nell’art. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modd., nell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e nell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, l’interesse a contestare i pregressi provvedimenti repressivi viene meno, in quanto il sopraggiunto provvedimento di diniego del condono medesimo comporta il dovere per il Comune di emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi.

Ciò si giustifica in quanto – a differenza del silenzio serbato sul punto dall’anzidetto art. 36 del d.P.R. 380 del 2001 – per tali discipline speciali vige comunemente l’art. 28, comma 1, della l. 47 del 1985 che espressamente prescrive la sospensione delle sanzioni amministrative in caso di presentazione della domanda di condono, con la conseguenza che nell’ipotesi di reiezione della domanda di condono sussiste l’obbligo per il Comune di assumere al riguardo nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti di repressione dell’abuso.

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