Serre solari e condominio

Come si è evidenziato in un precedente articolo https://www.studiolegaletorchiaroma.it/2019/06/05/le-serre-bioclimatiche-nel-lazio-ed-a-roma-aspetti-pubblicistici/ , da un punto di vista autorizzatorio le serre possono essere installate con relativa facilità su tutto il territorio comunale.

Macosa succede da un punto di vista civilistico, una volta che si è deciso di intraprendere la via del risparmio energetico? daquesto punto di vista potrebbero verificarsi difficoltà, qualora la realizzazione della serra (ad uso esclusivo del condomino, ovviamente, collocata solo sul terrazzo o sul balcone di proprietà di questi), sia ritenuta contrastare con l’interesse del condominio.Andando per gradi, si dirà che la  Cassazione, con ordinanza 22 giugno 2016, n. 12917 (IV sez. civ.), ha affermato il principio per cui la realizzazione di una serra ad uso esclusivo del condomino proprietario rappresenta una “innovazione” civilmente rilevante, ex art. 1120 Cod. civ..In quanto tale, anche se debitamente autorizzata a livello amministrativo/urbanistico, la serra potrebbe ritenersi illecita a livello civilistico, se essa incide sulla statica dell’edificio condominiale o sul decoro (concetto ben più effimero) dell’edificio.Per quanto riguarda le innovazioni individuali, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 1102 Cod. civ., in base al quale ciascun condomino che intende realizzarle a proprie spese una innovazione può farlo purché tali innovazioni non alterino la destinazione della cosa comune e non impediscano agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il rispettivo diritto. In questo contesto, poi, l’art. 1120, ultimo comma, Cod. civ., vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dei fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Tale divieto, secondo il Tribunale di Milano, “ha portata generale e si applica anche alle innovazioni che il singolo condomino può apportare alla cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.: la norma è stata ubicata dal Legislatore nelle maglie dell’art. 1120 c.c. proprio per rimarcare il fatto che il divieto ivi contenuto costituisce limite invalicabile anche alla maggioranza dei condomini” (Trib. Milano, 21 febbraio 2017, n. 2175).Aggiunge il Tribunale che “per realizzare innovazioni, sia pur nei limiti di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c., il condomino non ha necessità di chiedere l’autorizzazione dell’assemblea, salve eventuali limitazioni contenute dei regolamenti condominiali di natura contrattuale cui i condomini si siano vincolati in sede di costituzione del condominio o di acquisto del bene in condominio, rientrando il potere di realizzazione di innovazione nell’orbita di un diritto soggettivo spettante al singolo condomino sia pure nei limiti previsti dalla legge”.Inoltre, chiude il Tribunale, se il condomino singolo non ha bisogno di alcuna autorizzazione, il condominio o gli altri condomini devono “dimostrare in concreto l’esistenza di un elemento ostativo rientrante tra quelli menzionati nell’ultimo comma dell’art. 1120 c.c. o nell’art. 1102 c.c. pena, in mancanza, la declaratoria di nullità della delibera assembleare che ne abbia rigettato la fattibilità”.

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