Il concessionario che commette un abuso edilizio decade dalle concessione

Una recente sentenza del Tar Lazio ha posto nuovamente l’accento sulla connessione fra la commissione di un abuso edilizio da parte  del concessionario e la decadenza di quest’ultimo dalla concessione demaniale marittima.

Come è noto l’art. 47 del R.D. n. 327 del 1942 (Codice della navigazione) alla lettera b), annovera tra le cause che possono portare la amministrazione a dichiarare la decadenza del concessionario il cattivo uso del bene oggetto della concessione.

Ebbene la sentenza in commento conferma quella scuola di pensiero secondo la quale nell’ipotesi di “cattivo uso”, capace di comportare la decadenza dalla concessione demaniale, possano rientrare anche gli abusi edilizi che manifestano un utilizzo del bene demaniale non corretto e non in linea con le finalità sottese al rilascio della concessione.

Tornado all’art. 47 Cod. navigazione deve anche in questa evenienza sottolinearsi come, a dispetto dell’utilizzo del verbo “può” al primo comma della norma citata, è opinione comune che il provvedimento di decadenza abbia natura vincolata “con esclusione quindi di ogni bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze del privato concessionario, dal momento che l’amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico nel verificare la sussistenza delle ipotesi decadenziali disciplinate dall’art. 47 c. nav. limitandosi a riscontrare i relativi presupposti fattuali”.

A tal riguardo non si può non richiamare la costante giurisprudenza secondo la quale stante la sua finalità, innanzi ad un atto a contenuto c.d. vincolato, non si può dare corso a valutazioni di tipo discrezionale in ordine agli interessi in gioco.

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