Rapporto fra condono e ordinanza di demolizione

In una recente sentenza (n.2111/2021) del TAR Campania  i giudici amministrativi si sono soffermati su rapporto fra condono edilizio e ordinanza di demolizione.

Ebbene si è osservato che  “per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47/1985, la presentazione dell’istanza di condono edilizio determina l’obbligo dell’amministrazione comunale di procedere prioritariamente all’esame della medesima, paralizzando il corso dei procedimenti per l’applicazione delle misure repressive fino alla definizione della domanda di sanatoria; infatti, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre in caso di diniego l’autorità amministrativa è tenuta a reiterare l’ingiunzione di demolizione fissando un nuovo termine per l’ottemperanza da parte dell’interessato (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1714; TAR Campania Napoli, Sez. II, 21 giugno 2016 n. 3128; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2016 n. 176; TAR Campania Napoli, Sez. III, 22 dicembre 2015 n. 5876). Ne discende che è votata a sicura illegittimità l’ordinanza di demolizione ex art 31 del d.P.R. n. 380/2001 che, come quella di specie, risulta emanata in pendenza dell’esame di istanza di condono”.

Interessante è poi il passo nel quale i giudici tratteggiano la differenza fra condono e accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, quest’ultima infatti in quanto finalizzata all’accertamento ex post della (doppia) conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale) differisce dal condono che invece è rivolto a sanare violazioni sostanziali delle prescrizioni urbanistiche.

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