AMBULANTI COME I BALNEARI: NO AL RINNOVO AUTOMATICO DELLE CONCESSIONI

Una recente sentenza del Tar del Lazio (sent. n.539/2022) ha esteso i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di concessioni demaniali marittime anche al commercio ambulante prevedendo che Comuni devono disapplicare la norma nazionale (articolo 181, comma 4-bis del Dl 34/2020) che prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni in favore dei titolari di posteggio per mercati e fiere.

Anche in tale settore quindi deve trovare piena applicazione la direttiva Bolkestein che essendo auto applicativa nel sistema nazionale (self executive) impone non solo al giudice ma anche alla amministrazione, in questo caso il Comune, di disapplicare la norma nazionale con essa contrastante.

Il giudice di primo grado richiama espressamente i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria laddove si afferma che Adunanza Plenaria laddove afferma che “la tutela della concorrenza (e l’obbligo di evidenza pubblica che esso implica) è, d’altronde, una “materia” trasversale, che attraversa anche quei settori in cui l’Unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha solo una competenza di “sostegno”: anche in tali settori, quando acquisiscono risorse strumentali all’esercizio delle relative attività (o quando concedono il diritto di sfruttare economicamente risorse naturali limitate), gli Stati membri sono tenuti all’obbligo della gara, che si pone a monte dell’attività poi svolta in quella materia. Altrimenti, si dovrebbe paradossalmente ritenere che anche le direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni non potrebbero trovare applicazione ai contratti diretti a procurare risorse strumentali all’esercizio di attività riservate alla sovranità nazionale degli Stati”.

La stessa Plenaria tuttavia ha modulato nel tempo l’efficacia delle proprie statuizioni disponendo che le concessioni in essere perdurino fino al 31 dicembre 2023 al fine di mitigare l’impatto dell’immediata disapplicazione dei rinnovi delle concessioni sul sistema economico. Ebbene la sentenza in commento estende ha esteso l’efficacia di questo regime transitorio anche agli ambulanti.

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