La definizione di serra bioclimatica

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 2840/2022) ritorna sul concetto di serre solari e fornisce importanti specificazioni con particolare riguardo alla normativa applicabile e a i permessi necessari.

La vicenda oggetto della sentenza

Un privato aveva realizzato una serra bioclimatica in una area sottoposta a vincolo, dotandola di impianti di riscaldamento e allestendo il locale creato ad area di ristorazione.

Conseguentemente, il Comune ha disposto il ripristino della precedente destinazione “tecnica”, con rimozione dell’impianto di riscaldamento e degli arredi, diffidando dal proseguire l’attività di ristorazione nell’area della serra. Sull’impugnazioni degli atti de quibus si sono espressi in sincronia sia il giudice di primo grado che il Consiglio di Stato

Serra bioclimatica – Le definizioni

Ebbene il giudice amministrativo ha fatto chiarezza affermando:

  • Le serre solari: “Le c.d . “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali. Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile”, Infatti “le serre solari costituiscono impianti finalizzati a sfruttare il calore che si crea al loro interno, ai fini di migliorare il riscaldamento dell’edificio cui accedono: l’allocazione di dispositivi che generano calore contraddice alla finalità di tali manufatti, che in ultima analisi è quella di conseguire il miglior riscaldamento dell’edificio senza incrementare il consumo energetico”
  • La funzione delle serre solari: “ le serre solari mantengono la loro esclusiva precipua funzione di apporto di beneficio energetico e costituiscono “volume” non utilizzabile per finalità “umane”. Una diversa interpretazione, infatti, potrebbe comportare un distorto utilizzo di tali impianti allo scopo di ottenere surrettizi ampliamenti volumetrici non altrimenti autorizzabili .”

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