Condono edilizio e onere della prova

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n 3841/2022) fornisce importanti precisazioni in ordine alla spettanza dell’onere della prova in materia di condono edilizio.

Oggetto della pronuncia dei giudici è in particolar modo l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile ad usufruire del condono stesso.

Chi deve provare l’ultimazione dei lavori

Ebbene: “l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 21/04/2021, n. 3214).

Il valore della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

E’ stato, inoltre, affermato che: “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è applicabile nell’ambito del processo amministrativo, in quanto la stessa, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può, al più, costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria  dell’Amministrazione” ( ex plurimis , tra le più recenti: Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2021, n. 3853; Cons. Stato Sez. II, 04/05/2020, n. 2838; Cons. Stati Sez. VI, 20/01/2022 n. 358)

Quali sono i mezzi di prove utilizzabili

L’onere della prova grava quindi sul privato.

Questi può senz’altro giovarsi dell’analisi dei ruderi o delle fondamenta del manufatto, di fotografie (meglio se basate sul metodo aerofotogrammetrico e nelle mappe catastali, insomma tutti quegli atti che siano in grado di radicare certezza intorno alla data di conclusione dei lavori. In ultimo è importante sottolineare come il soggetto interessato al condono possa essere diverso da colui che ha commesso l’abuso edilizio.

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