Dehors tra giurisprudenza e proroghe legislative

Le Novità

La materia dei dehors è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione per due ordini di motivi:

Infatti il termine del 30 giugno 2023 per la permanenze delle OSP covid19 previsto “Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19” è in procinto di essere proroga in sede di conversione del Decreto mille proroghe fino al 31 dicembre 2023.

La sentenza

Inoltre il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’argomento in un interessante sentenza (1489/2023) che ha fornito le coordinate per districarsi in una materia spesso complessa anche grazie al dedalo di normative locali.

I giudici amministrativi hanno sottolineato come i Dehors (letteralmente che sta fuori, in contrapposizione a dedans che sta dentro ) “che di fatto assumono una consistenza che varia dalla semplice tenda, o ombrellone ad ampie falde, al box munito di infissi chiusi tipo veranda, possono essere installati liberamente ove rispondano alle caratteristiche di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione si riferisce a «opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale».

Dalla lettura della norma emergono due elementi connotanti le strutture de quibus:

– uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere «contingenti e temporanee», intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la “contingenza” determinante), non superano comunque i centottanta giorni (termine che, è bene ribadirlo, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni);

– l’altro strutturale, ovvero l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente).”

In assenza dei citati requisiti quindi il dehors per essere istallato necessiterà di un’apposita autorizzazione

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