Edilizia e commercio: In che rapporto si trovano autorizzazione commerciale e titoli edilizi?

Sintesi della questione: la direttiva servizi (Bolkestein) permette di bypassare anche la legittimità edilizia?

Introdotta nel 2006 la notissima direttiva Bolkestein si è posta come obiettivo quello di ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione.

Alla luce di quanto appena scritto ci si chiede in che rapporti con tali obiettivi debbano porsi le regole che governano l’attività edilizia dei privati e quindi se la regolarità urbanistico edilizia dei locali costituisca o meno presupposto indefettibile del legittimo esercizio dell’attività commerciale.

È da segnalare come già prima della emanazione della direttiva servizi i giudici amministrativi avevano preso posizione affermando l’illegittimità del diniego di autorizzazione commerciale (o di ampliamento o di trasferimento dell’esercizio) per ragioni di ordine urbanistico, sul presupposto che l’interesse pubblico nella materia del commercio fosse di diversa natura ed implicasse perciò criteri valutativi differenti.

Questa scuola di pensiero è stata superata da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione che aveva disposto l’annullamento della s.c.i.a. per l’esercizio dell’attività di commercio al pubblico di generi alimentari vari, con conseguente inibizione dell’attività commerciale avviata.

A base dell’annullamento della s.c.i.a. era posto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire relativo ai locali ospitanti l’attività di commercio al pubblico di generi alimentari, e la mancanza di validità dell’attestazione di agibilità per i locali interessati dal permesso di costruire annullato.

Cosa dice il Consiglio di Stato

Secondo i Giudici amministrativi nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta.

Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale.

Ciò sta a significare che il venir meno della regolarità edilizia,  anche in un secondo momento rispetto a quello dell’inizio dell’attività, tramite ad esempio il ritiro in autotutela di un titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA) comporterà l’illegittimità dell’attività commerciale svolta all’interno dei locali.

La regolarità urbanistico edilizia dell’opera condiziona quindi l’esercizio dell’attività commerciale

Così si è affermato che la stretta connessione tra materie del commercio e dell’urbanistica ha indotto il legislatore a indicare il medesimo fatto quale presupposto per l’esercizio di poteri propri sia della materia dell’urbanistica, sia di quella del commercio, con la conseguente inibizione, per l’autorità amministrativa, di assentire l’attività nel caso di non conformità della stessa alla disciplina urbanistico – edilizia.

D’altronde ai sensi del II comma dell’art. 7 d.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) che non risulta abrogato dalla Bolkestein, il soggetto interessato all’apertura dell’attività commerciale è tenuto a dichiarare di avere rispettato, fra l’altro, le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d’uso.

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